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La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA
SEGUENTE LEGGE
Articolo 1
l. L'articolo 644 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"ART. 644 - (Usura) - Chiunque, fuori dei casi
previsti dall'articolo 643, si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di
denaro o di altra utilità, interessi o altri
vantaggi usurari, è punito con la reclusione da
uno a sei anni e con la multa da lire sei
milioni a lire trenta milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di
concorso nel delitto previsto dal primo comma,
procura a taluno una somma di denaro od altra
utilità facendo dare o promettere, a sé o ad
altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli
interessi sono sempre usurari.
Sono altresì usurari gli interessi, anche se
inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o
compensi che, avuto riguardo alle concrete
modalità del fatto e al tasso medio praticato
per operazioni similari, risultano comunque
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di
mediazione, quando chi li ha dati o promessi si
trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse
usurario si tiene conto delle commissioni,
remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,
escluse quelle per imposte e tasse, collegate
alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo
comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1. se il colpevole ha agito nell'esercizio di
una attività professionale, bancaria o di
intermediazione finanziaria mobiliare;
2. se il colpevole ha richiesto in garanzia
partecipazioni o quote societarie o aziendali o
proprietà immobiliari;
3. se il reato è commesso in danno di chi si
trova in stato di bisogno;
4. se il reato è commesso in danno di chi svolge
attività imprenditoriale, professionale o
artigianale;
5. se il reato è commesso da persona sottoposta
con provvedimento definitivo alla misura di
prevenzione della. sorveglianza speciale durante
il periodo previsto di applicazione e fino a tre
anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena
ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei delitti di cui al
presente articolo, è sempre ordinata la confisca
dei beni che costituiscono prezzo o profitto del
reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità
di cui il reo ha la disponibilità anche per
interposta persona per un importo pari al valore
degli interessi o degli altri vantaggi o
compensi usurari, salvi i diritti della persona
offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento dei danni".
2. L'articolo 644-bis del codice penale è
abrogato.
Articolo 2
1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese,
escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad
anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli
elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e
dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106
e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nel corso del trimestre precedente per
operazioni della stessa natura. I valori medi
derivanti da tale rilevazione, corretti in
ragione delle eventuali variazioni del tasso
ufficiale di sconto successive al trimestre di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella
Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per
categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei
rischi e delle garanzie è effettuata annualmente
con decreto dei Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di
cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato
alla erogazione del credito sono tenuti ad
affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna
delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso
contenente la classificazione delle operazioni e
la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e
2.
4. Il limite previsto dal terzo comma
dell'articolo 644 del codice penale, oltre il
quale gli interessi sono sempre usurari, è
stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima
rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla
categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato della metà.
Articolo 3
La prima classificazione di cui al comma 2
dell'articolo 2 verrà pubblicata entro il
termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi centottanta giorni sarà pubblicata la
prima rilevazione trimestrale di cui al comma 1
del medesimo Articolo 2. Fino alla pubblicazione
di cui ai comma 1 dell'articolo 2 è punito a
norma dell'articolo 644, primo comma, del codice
penale chiunque, fuori dei casi previsti
dall'articolo 643 del codice penale, si fa dare
o promettere. sotto qualsiasi forma, per sé o
per altri, da soggetto in condizioni di
difficoltà economica o finanziaria, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di
altra utilità, interessi o altri vantaggi che,
avuto riguardo alle concrete modalità del fatto
e ai tassi praticati per operazioni similari dal
sistema bancario e finanziario, risultano
sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilità. Alla stessa pena
soggiace chi, fuori del caso di concorso nel
delitto previsto dall'articolo 644, primo comma,
del codice penale, procura a soggetto che si
trova in condizioni di difficoltà economica o
finanziaria una somma di denaro o altra utilità
facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per
la mediazione, un compenso che, avuto riguardo
alle concrete modalità del fatto, risulta
sproporzionato rispetto all'opera di mediazione.
Articolo 4
1. Il secondo comma dell'articolo 1815 dei
codice civile è sostituito dal seguente:
"Se sono convenuti interessi usurari, la
clausola è nulla e non sono dovuti interessi".
Articolo 5
1. Nell'articolo 132, comma 1, dei decreto
legislativo 1° settembre 1991, n. 385, le
parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinque anni".
Articolo 6
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute
nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356. introdotto dall'articolo 2 dei
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994. n. 501.
Articolo 7
1. Nell'articolo 32-quater del codice penale,
dopo la parola: "640-bis," è inserita la
seguente: "644,".
Articolo 8
1. Nella lettera f) dei comma 1 dell'articolo
266 del codice di procedura penale, dopo le
parole: "reati di ingiuria, minaccia," sono
inserite le seguenti: "usura, abusiva attività
finanziaria,".
2. Nel comma 1 dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, le parole: "dei delitti
di cui agli articoli 629, 648-bis e 648-ter dei
codice penale, " sono sostituite dalle seguenti:
"dei delitti di cui agli articoli 629, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale,".
Articolo 9
1. Nel comma 1 dell'articolo 14 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni,
le parole: "ovvero ai soggetti indicati nel
numero 2) del primo comma dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando
l'attività delittuosa da cui si ritiene derivino
i proventi sia una di quelle previste dagli
articoli 629, 630, 648-bis o 648-ter dei codice
penale, ovvero quella di contrabbando sono
sostituiti dalle seguenti: "ovvero ai soggetti
indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, quando l'attività delittuosa da cui si
ritiene derivino i proventi sia una di quelle
previste dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o
648-ter del codice penale, ovvero quella di
contrabbando".
2. All'articolo 3-quater della legge 31 maggio
1965, n. 575, introdotto dall'articolo 24 del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629,
630, 648-bis e 648-ter del codice penale," sono.
sostituite dalle seguenti: "ovvero di persone
sottoposte a procedimento penale per taluno dei
delitti indicati nel comma 2, ";
b) nel comma 2, le parole: "persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630,
648-bis e 648-ter del codice penale, " sono
sostituite dalle seguenti: "persone sottoposte a
procedimento penale per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644,
648-bis e 648-ter dei codice penale, ".
Articolo 10
1. Nel giudizio penale di cui all'articolo 1
della presente legge possono costituirsi parte
civile anche le associazioni e le fondazioni di
cui all'articolo 15.
Articolo 11
1. Prima dell'articolo 645 dei codice penale
è inserito il seguente:
" ART. 644-ter. - (Prescrizione del reato di
usura). - "La prescrizione del reato di usura
decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia
degli interessi che del capitale ".
Articolo 12
1. Al decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
36939. nell'articolo 1, comma 4, le parole:
"alla data di entrata in vigore del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 1° gennaio 1990";
36940. nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole:
"dalla data dell'evento lesivo" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero dalla data in cui
l'interessato ha conoscenza che dalle indagini
preliminari sono emersi elementi dai quali
appare che l'evento lesivo consegue a un fatto
delittuoso commesso per taluna delle finalità
indicate nell'articolo 1";
36941. nell'articolo 4:
36954. al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: "dell'ammontare del danno patrimoniale,
dettagliatamente documentato" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma
2bis";
36955. dopo il comma 2, é inserito il seguente:
36956.
"2-bis. L'ammontare del danno patrimoniale è
determinato comprendendo la perdita subita e il
mancato guadagno. Se quest'ultimo non può essere
provato nel suo preciso ammontare, è valutato
con equo apprezzamento delle circostanze del
caso tenendo conto anche della riduzione di
valore dell'avviamento commerciale";
36957. al comma 4, secondo periodo, le parole:
"comprovante l'impiego delle somme già
corrisposte per il ripristino dei beni distrutti
o danneggiati" sono sostituite dalle seguenti:
"comprovante che le somme già corrisposte non
sono state impiegate per fìnalità estranee
all'esercizio dell'attività in relazione alla
quale si è verificato l'evento lesivo".
2. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede nei limiti della
dotazione finanziaria dei Fondo di solidarietà
per le vittime dell'estorsione di cui
all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 419
dei 1991, e successive modificazioni.
Articolo 13
1. Le domande di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modifìcazionì, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, il cui termine di presentazione
sia spirato alla data di entrata in vigore della
presente 1egge, possono essere presentate, a
pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
stessa data.
2. Per le domande relative a fatti verifìcatisi
tra il 1° gennaio 1990 e il 2 novembre 1991, il
termine fìssato dal medesimo articolo 3 del
citato decreto-legge n. 419 del 1991 decorre
dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Anche d'ufficio, il comitato previsto
dall'articolo 5 comma 2, del citato
decreto-legge n.419 dei 1991 procede al nuovo
esame delle domande per le quali è stato
proposto o deciso il rigetto perché presentate
oltre i termini fissati a pena di decadenza.
4. Su domanda che il soggetto legittimato deve
presentare, a pena di decadenza, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il comitato di cui al comma 3
procede all'esame delle domande sulle quali ha
già formulato proposta al Presidente del
Consiglio dei ministri senza tener conto del
lucro cessante nelle valutazioni sull'ammontare
del danno patrimoniale.
Articolo 14
1. E' istituito presso l'ufficio del
Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento iniziative anti-racket il "Fondo
di solidarietà per le vittime dell'usura".
2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui
senza interesse di durata non superiore al
quinquennio a favore di soggetti che esercitano
attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una
libera arte o professione, i quali dichiarino di
essere vittime dei delitto di usura e risultino
parti offese nel relativo procedimento penale.
Il Fondo è surrogato, quanto all'importo
dell'interesse e limitatamente a questo, nei
diritti della persona offesa verso l'autore del
reato.
3. Il mutuo non può essere concesso prima del
decreto che dispone il giudizio nel procedimento
di cui al comma 2. Tuttavia prima di tale
momento, può essere concessa previo parere
favorevole del pubblico ministero,
un'anticipazione non superiore al 50 per cento
dell'importo erogabile a titolo di mutuo quando
ricorrono situazioni di urgenza specificamente
documentate; l'anticipazione può essere erogata
trascorsi sei mesi dalla presentazione della
denuncia ovvero dalla iscrizione dell'indagato
per il delitto di usura nel registro delle
notizie di reato, se il procedimento penale di
cui al comma 2 è ancora in corso.
4. L'importo del mutuo è commisurato al danno
subito dalla vittima del delitto di usura per
effetto degli interessi e degli altri vantaggi
usurari corrisposti all'autore del reato. Il
Fondo può erogare un importo maggiore quando,
per le caratteristiche del prestito usurario, le
sue modalità di riscossione o la sua
riferibilità a organizzazioni criminali, sono
derivati alla vittima del delitto di usura
ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati
guadagni.
5. La domanda di concessione del mutuo deve
essere presentata al Fondo entro il termine di
sei mesi dalla data in cui la persona offesa ha
notizia dell'invio delle indagini per il delitto
di usura. Essa deve essere corredata da un piano
di investimento e utilizzo delle somme richieste
che risponda alla finalità di reinserimento
della vittima del delitto di usura nella
economia legale. In nessun caso le somme erogate
a titolo di mutuo o di anticipazione possono
essere utilizzate per pagamenti a titolo di
interessi o di rimborso del capitale o a
qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del
reato.
6. La concessione del mutuo è deliberata dal
Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento delle iniziative anti-racket sulla
base della istruttoria operata dal comitato di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172. Il Commissario straordinario può procedere
alla erogazione della provvisionale anche senza
il parere di detto comitato. Può altresì valersi
di consulenti.
7. I mutui di cui al presente articolo non
possono essere concessi a favore di soggetti
condannati per il reato di usura o sottoposti a
misure di prevenzione personale. Nei confronti
di soggetti indagati o imputati per detto reato
ovvero proposti per dette misure, la concessione
del mutuo è sospesa fìno all'esito dei relativi
procedimenti. La concessione dei mutui è
subordinata altresì al verificarsi delle
condizioni di cui all'articolo 1, comma 2,
lettere c) e d), del citato decreto-legge n. 419
del 1991.
8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi
dalla concessione del mutuo se nel procedimento
penale per il delitto di usura in cui sono parti
offese, ed in relazione al quale hanno proposto
la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni
false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni
false o reticenti sia in corso procedimento
penale, la concessione dei mutuo è sospesa fino
all'esito di tale procedimento.
9. Il Fondo procede alla revoca dei
provvedimenti di erogazione del mutuo e della
provvisionale ed al recupero, delle somme già
erogate nei casi seguenti:
1. se il procedimento penale per il delitto di
usura in relazione al quale il mutuo o la
provvisionale sono stati concessi si conclude
con provvedimento di archiviazione ovvero con
sentenza di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione;
2. se le somme erogate a titolo di mutuo o di
provvisionale non sono utilizzate in conformità
al piano di cui al comma 5;
3. se sopravvengono le condizioni ostative alla
concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano ai fatti verificatisi a partire dal
l° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al
presente articolo sono concesse nei limiti delle
disponibilità dei Fondo.
11. Il Fondo è alimentato:
1. da uno stanziamento a carico dei bilancio
dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno
1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997,
al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fìni del bilancio triennale
1996-1998. al capitolo 6856 dello stato di
previsone dei Ministero del tesoro per l'anno
1996, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia
e giustizia. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
2. dai beni rivenienti dalla confisca ordinata
ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del
codice penale;
3. da donazioni e lasciti da chiunque
effettuati.
12. E' comunque fatto salvo il principio di
unità di bilancio di cui all'articolo 5 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito
regolamento di attuazione entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 15
1. E' istituito presso il Ministero dei
tesoro il "Fondo per la prevenzione dei fenomeno
dell'usura" di entità pari a lire 300 miliardi,
da costituire con quote di 100 miliardi di lire
per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e
1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al
70 per cento per l'erogazione di contributi a
favore di appositi fondi speciali costituiti dai
consorzi o cooperative di garanzia collettiva
fidi denominati "Confidi", istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e
dagli ordini professionali, e quanto al 30 per
cento a favore delle fondazioni ed associazioni
riconosciute per la prevenzione dei fenomeno
dell'usura, di cui al comma 4.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:
1. che essi costituiscano speciali fondi
antiusura, separati dai fondi rischi ordinari,
destinati a garantire fino all'80 per cento le
banche e gli istituti di credito che concedono
finanziamento a medio termine e all'incremento
di linee di credito a breve termine a favore
delle piccole e medie imprese a elevato rischio
finanziario, intendendosi per tali le imprese
cui sia stata rifiutata una domanda di
finanziamento assistita da una garanzia pari ad
almeno il 50 per cento dell'importo del
finanziamento stesso pur in presenza della
disponibilità del Confidi al rilascio della
garanzia;
2. che i contributi di cui al comma 1 siano
cumulabili con eventuali contributi concessi
dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura.
3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, determina con decreto i
requisiti patrimoniali dei fondi speciali
antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di
onorabilità e di professionalità degli esponenti
dei fondi medesimi.
4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute
per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono
iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro
del tesoro. Lo scopo della prevenzione del
fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di
tutela, assistenza ed informazione, deve
risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari
sociali, determina con decreto i requisiti
patrimoniali delle fondazioni e delle
associazioni per la prevenzione del fenomeno
dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di
professionalità degli esponenti delle medesime
fondazioni e associazioni.
6. Le fondazioni e le associazioni per la
prevenzione del fenomeno dell'usura prestano
garanzie alle banche ed agli intermediari
finanziari al fine di favorire l'erogazione di
finanziamento a soggetti che, pur essendo
meritevoli in base ai criteri fissati nei
relativi statuti, incontrano difficoltà di
accesso al credito.
7. Fatte salve le riserve di attività previste
dalla legge, le fondazioni e le associazioni per
la prevenzione dei fenomeno dell'usura
esercitano le altre attività previste dallo
statuto.
8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e
l'assegnazione dei contributi, il Governo
provvede, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all'istituzione
di una commissione costituita da rappresentanti
dei Ministeri del tesoro e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei Dipartimento
per gli affari sociali presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri nonché all'adozione del
relativo regolamento di gestione. La
partecipazione alla commissione è a titolo
gratuito.
9. I contributi di cui al presente articolo sono
erogati nei limiti dello stanziamento previsto
al comma 1.
10. All'onere derivante dall'attuazione dei
comma 1 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1996, utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 16
1. L'attività di mediazione o di consulenza
nella concessione di finanziamenti da parte di
banche o di intermediari finanziari è riservata
ai soggetti iscritti in apposito albo istituito
presso il Ministero dei tesoro, che si avvale
dell'Ufficio italiano dei cambi.
2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400,
sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi, è specifìcato il contenuto
dell'attività di mediazione creditizia e sono
fissate le modalità per l'iscrizione e la
cancellazione dall'albo, nonchè le forme di
pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione
può essere disposta per il venire meno dei
requisiti indicati al comma 3 e per gravi
violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
3. I requisiti di onorabilità necessari per
l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i
medesimi previsti dall'articolo 109 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. Ai soggetti che svolgono l'attività di
mediazione creditizia si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo VI del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dei decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
5. L'esercizio dell'attività di mediazione
creditizia è compatibile con lo svolgimento di
altre attività professionali.
6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di
cui al comma 1 è subordinata all'indicazione,
nella pubblicità medesima. degli estremi della
iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.
7. Chiunque svolge l'attività di mediazione
creditizia senza essere iscritto nell'albo
indicato al comma 1 è punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni e con la multa da
quattro a venti milioni di lire.
8. Le disposizioni dei commi precedenti non si
applicano alle banche, agli intermediari
finanziari, ai promotori fìnanziari iscritti
all'albo previsto dall'articolo 5 comma 5, della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese
assicurative.
9. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria,
di intermediazione finanziaria o di mediazione
creditizia, indirizza una persona, per
operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto
non abilitato all'esercizio dell'attività
bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto
fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro
a venti milioni di lire.
Articolo 17
1. Il debitore protestato che abbia adempiuto
all'obbligazione per la quale il protesto è
stato levato e non abbia subito ulteriore
protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un
anno dal levato protesto, la riabilitazione.
2. La riabilitazione è accordata con decreto del
presidente del tribunale su istanza
dell'interessato corredata dai documenti
giustificativi.
3. Avverso il diniego di riabilitazione il
debitore può proporre reclamo, entro dieci
giorni dalla comunicazione, alla corte di
appello che decide in camera di consiglio.
4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel
Bollettino dei protesti cambiari ed è
reclamabile ai sensi del comma 3 da chiunque vi
abbia interesse entro dieci giorni dalla
pubblicazione.
5. Nelle stesse forme di cui al comma 4 è
pubblicato il provvedimento della corte di
appello che accoglie il reclamo.
6. Per effetto della riabilitazione il protesto
si considera, a tutti gli effetti, come mai
avvenuto.
Articolo 18
1. Su istanza dei debitore che sia parte
offesa del delitto di usura il presidente del
tribunale può, con decreto non impugnabile,
disporre la sospensione della pubblicazione,
ovvero la cancellazione del protesto elevato a
seguito di presentazione per il pagamento di un
titolo di credito da parte dell'imputato del
predetto delitto, direttamente o per interposta
persona, quando l'imputato sia stato rinviato a
giudizio. Il decreto di sospensione o
cancellazione perde effetto nel caso di
assoluzione dell'imputato del delitto di usura
con sentenza definitiva.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
DECRETO 23 settembre 1996
Prima classificazione delle operazioni
creditizie, per categorie omogenee, ai fini
della rilevazione dei tassi effettivi globali
medi praticati dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale
il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
effettua annualmente la "classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie";
Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge che
stabilisce che "la prima classificazione di cui
al comma 2 dell'art. 2 verra' pubblicata entro
il termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge";
Avuto presente che il medesimo art. 3, comma 1,
prevede la pubblicazione della prima rilevazione
trimestrale del tasso effettivo globale medio
degli interessi praticati nel corso del
trimestre precedente dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi
previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari sono
individuate, tenuto conto della natura e
dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di
operazioni: apertura di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti
e documenti e sconto di portafoglio commerciale,
crediti personali e finalizzati, operazioni di
factoring, operazioni di leasing, mutui, altri
finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, ove necessario, per le categorie di
cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata
del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
2. Il periodo di riferimento per la prima
rilevazione dei dati e' quello compreso tra il 1
ottobre 1996 e il 31 dicembre 1996.
Il presente decreto viene pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 1996
Il Ministro: CIAMPI
DECRETO 22 settembre 1998.
Classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale
il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
effettua annualmente la "classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i propri decreti del 23 settembre 1996 e
del 24 settembre 1997 recanti la classificazione
delle operazioni creditizie per categorie
omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dagli
intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione
del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia
nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano
dei cambi nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di
credito in conto corrente, finanziamenti per
anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, crediti personali,
crediti finalizzati all'acquisto rateale,
operazioni di factoring, operazioni di leasing,
mutui, prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio, altri finanziamenti a breve e
medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, ove necessario, per le categorie di
cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata
del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 1998
Il Ministro: Ciampi
DECRETO 21 settembre 1999.
Classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL
TESORO
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale
il Ministero del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
effettua annualmente la "classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24
settembre 1997 e del 22 settembre 1998 recanti
la classificazione delle operazioni creditizie
per categorie omogenee, ai fini della
rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione
del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia
nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano
dei cambi nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12
maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla
delimitazione dell'ambito di responsabilità del
vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il
provvedimento di classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità
del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di
credito in conto corrente, finanziamenti per
anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, crediti personali,
crediti finalizzati all'acquisto rateale,
operazioni di factoring, operazioni di leasing,
mutui, prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio, altri finanziamenti a breve e
medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, ove necessario, per le categorie di
cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata
del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 1999
Il dirigente generale: LAURIA
DECRETO 20 settembre 2000.
Classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dalle
banche e dagli intermediari finanziari.
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DEL
TESORO - DIREZIONE V
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante
disposizioni in materia di usura e, in
particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale
il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
effettua annualmente la "classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto
della natura, dell'oggetto, dell'importo, della
durata, dei rischi e delle garanzie";
Visti i decreti del 23 settembre 1996, del 24
settembre 1997, del 22 settembre 1998 e del 21
settembre 1999 recanti la classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee, ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dagli intermediari
finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione
del tasso effettivo globale medio ai sensi della
legge sull'usura" emanate dalla Banca d'Italia
nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, e dall'Ufficio italiano
dei cambi nei confronti degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco generale di cui
all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Vista la direttiva del Ministro in data 12
maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto
legislativo n. 29/1993 e successive
modificazioni e integrazioni, in ordine alla
delimitazione dell'ambito di responsabilità del
vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il
provvedimento di classificazione delle
operazioni creditizie per categorie omogenee, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.
108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità
del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano
dei cambi;
Decreta:
Articolo 1
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi
globali medi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari sono individuate, tenuto
conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di
credito in conto corrente, finanziamenti per
anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, crediti personali,
crediti finalizzati all'acquisto rateale,
operazioni di factoring, operazioni di leasing,
mutui, prestiti contro cessione del quinto dello
stipendio, altri finanziamenti a breve e
medio/lungo termine.
Articolo 2
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, nell'ambito delle rispettive competenze,
procedono alla rilevazione dei dati avendo
riguardo, ove necessario, per le categorie di
cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata
del finanziamento, nonche' alle garanzie e ai
beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2000 |