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LEGGE
154/92 - "Norme per la trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari"
Art. 1 - Ambito
soggettivo d'applicazione
1. Le norme della presente legge trovano
applicazione nei confronti degli enti creditizi
operanti nel territorio dello Stato e di ogni
altro soggetto che, nel medesimo territorio,
eserciti professionalmente attività di prestito
e finanziamento o, in ogni caso, una o più delle
attività indicate alle voci 2,3,4,5,,7,11 e 14
dell'elenco allegato alla direttiva del
Consiglio n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989.
Art. 2 – Pubblicità
1. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 1
devono rendere pubblici in ciascun locale aperto
al pubblico:
a) i tassi di interesse effettivamente praticati
per le operazioni di credito e di raccolta
indicate nell'elenco allegato alla presente
legge e per quelle eventuali che, pur avendo
natura e requisiti delle predette operazioni,
siano diversamente siano diversamente
configurate dagli enti e dai soggetti di cui
all'art. 1 deliberatamente per scopi elusivi;
dovranno essere indicati il tasso massimo per le
operazioni attive e quelli minimo per le passive
distinti eventualmente per forma tecnica, durata
e classi di importo, nonché per le operazioni
attive, la misura per gli interessi di mora; per
l'emissione di titoli andranno indicati il
rendimento effettivo nonché i parametri
predeterminati in base ai quali tale rendimento
può eventualmente variare;
b) le altre condizioni praticate per le
operazioni di credito e di raccolta, ivi
comprese le valute applicate per l'imputazione
degli interessi a debito e a credito dei
clienti;
c) il prezzo e le altre condizioni praticate per
i servizi indicati nell'elenco allegato alla
presente legge;
d) l'importo delle spese per le comunicazioni
alla clientela
2. Per quanto riguarda i titoli di Stato, il
Ministero del tesoro fissa, sentita la Banca
d'Italia, i criteri e i parametri per la
determinazione delle eventuali commissioni che
gli enti creditizi propongono a carico della
clientela in occasione del collocamento nonché
per la trasparente determinazione dei relativi
rendimenti; il Ministero del tesoro stabilisce
altresì gli ulteriori obblighi di pubblicità,
trasparenza e propaganda per il pubblico che
incombono agli enti creditizi nell'attività di
collocamento di titoli pubblici.
3. L'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 no
può essere soddisfatto mediante rinvio agli usi.
4. La pubblicità deve essere attuata con
l'esposizione nei locali aperti al pubblico del
testo della presente legge nonché di avvisi
sintetici datati e la diffusione in detti locali
di fogli informativi analitici e datati da
mettere a disposizione del pubblico. Gli avvisi
e i fogli informativi devono essere datati e
costantemente aggiornati con le modifiche
apportate ai tassi, ai prezzi, alle condizione e
alle spese sopra indicati. Copia degli avvisi e
dei fogli informativi deve essere conservata per
cinque anni agli atti presso la sede legale e le
filiali degli enti e dei soggetti di cui all'art.1.
5. Le informazioni rese pubbliche da ciascuno
degli enti e dei soggetti di cui all'art. 1
devono avere identico contenuto in tutto il
territorio nazionale e non costituiscono offerta
al pubblico a norma dell'art. 1336 del codice
civile.
6. Le informazioni di cui al comma 1 lettere a)
e c), devono essere parimenti indicati negli
annunci pubblicitari e nelle offerte effettuate
con qualsiasi mezzo, con cui gli enti e i
soggetti di cui all'art. 1 rendono nota la
disponibilità rispettivamente delle operazioni e
dei servizi.
7. Conformemente alle deliberazioni del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio
(CICR) la Banca d'Italia: impartisce istruzioni
relative alla forma, al contenuto e alle
modalità delle pubblicazioni; stabilisce criteri
uniformi per il calcolo dei tassi di interesse,
degli interessi e degli altri elementi che
incidono sul contenuto economico dei rapporti;
individua altre operazioni e servizi che si
rende opportuno assoggettare agli obblighi di
pubblicità di cui al presente articolo.
Art. 3 - Forma dei
contratti
1. I contratti relativi alle operazioni e ai
servizi devono essere redatti per iscritto ed un
loro esemplare deve essere consegnato ai
clienti.
2. La forma scritta non è obbligatoria per i
contratti riguardanti la prestazione dei servizi
che formano oggetto della pubblicità di cui
all'art.2, sempre che il loro prezzo unitario
non ecceda l'importo massimo stabilito con
decreto del Ministro del tesoro e comunque, in
sede di prima applicazione, lire 50.000.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca
d'Italia può dettare, per motivate ragioni
tecniche, particolari modalità per la forma dei
contratti relativi a determinate categorie di
operazioni e di servizi.
Art. 4 - Contenuto dei contratti
1. I contratti devono indicare il tasso di
interesse e ogni altro prezzo e condizione
praticati, inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
2. L'eventuale possibilità di variare in senso
favorevole al cliente il tasso di interesse e
ogni altro prezzo e condizione deve essere
espressamente indicata nel contratto con la
clausola approvata specificamente dal cliente.
3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi
sono nulle e si considerano non apposte.
4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e
condizioni più sfavorevoli per i clienti di
quelli resi pubblici sono nulle.
Art. 5 - Integrazione dei contratti
1. Nelle ipotesi di nullità di cui all'articolo
4, comma 4, nonché nei casi di mancanza di
specifiche indicazioni si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei
buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto,
rispettivamente per le operazione attive e per
quelle passive;
b) gli atri prezzi e condizioni resi pubblici
nel corso della durata del rapporto per le
corrispondenti categorie di operazioni e
servizi, in mancanza di pubblicità è nulla.
Art. 6 - Modifica delle condizioni contrattuali
1. I tassi di interesse , i prezzi e le altre
condizioni previsti nei contratti di durata
possono essere variati in senso sfavorevole al
cliente, purché ne sia data al medesimo
comunicazione scritta presso l'ultimo domicilio
notificato.
2. Nelle ipotesi in cui si proceda a variazioni
generalizzate della struttura dei tassi, la
comunicazione di cui al comma 1 potrà avvenire
in modo impersonale tramite inserzione di
appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale.
3. Su conforme delibera del CICR, la Banca
d'Italia può prevedere diverse modalità di
comunicazione per le variazioni riguardanti
determinate categorie di operazioni e servizi
ove ciò sia giustificato da motivate ragioni
tecniche.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non
siano state osservate le prescrizioni del
presente articolo sono inefficaci.
5. Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta il cliente ha diritto di
recedere dal contratto senza penalità e di
ottenere in sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente
in essere. Ove siano ammesse forme di
comunicazione impersonali, il termine suddetto
decorre dalla pubblicazione dei relativi avvisi.
Art. 7 - Decorrenza
delle valute
1. Per le operazioni passive gli interessi sui
versamenti presso un ente creditizio di denaro,
di assegni circolari emessi dallo stesso ente
creditizio e di assegni bancari tratti sullo
stesso sportello presso il quale viene
effettuato il versamento devono essere
conteggiati con la valuta del giorno in cui è
effettuato il versamento e sono dovuti fino a
quello del prelevamento.
Art. 8 - Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nei contratti di durata gli enti e i soggetti
di cui all'art.1 sono tenuti a fornire per
iscritto al cliente, alla scadenza del contratto
e comunque almeno una volta all'anno con
comunicazione spedita o consegnata entro trenta
giorni dalla fine dell'anno solare, una completa
e chiara informazione sui tassi di interesse
applicati nel corso del rapporto, sulla
decorrenza delle valute, sulla capitalizzazione
degli interessi e sulle ritenute di legge su di
essi operate, sulle altre somme a qualsiasi
titolo addebitate o accreditate al cliente,
nonché su ogni altro evento ed elemento
necessario al cliente per la comprensione
dell'andamento del rapporto nel periodo di
riferimento.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente il
cliente ha diritto di ricevere estratti conto
con semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte
del cliente, gli estratti conto si intendono
approvati trascorsi sessanta giorni dal
ricevimento degli stessi.
4. Il cliente ha diritto di ottenere, entro un
congruo termine, e comunque non oltre sessanta
giorni, copia della documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere a partire dal
quinto anno precedente nell'ambito di rapporti
di deposito o conto corrente, con facoltà per
gli enti e i soggetti di cui all'art.1 di
ottenere il rimborso delle spese effettivamente
sostenute.
5. Su conforme delibera del CICR, la Banca
d'Italia può dettare, per motivate ragioni
tecniche, particolari modalità per le
comunicazioni di cui al comma 1.
Art. 9 – Sanzioni
1. Gli imprenditori, gli amministratori, i
direttori, i dipendenti, i curatori, i
liquidatori e i commissari che non osservano le
disposizioni in materia di pubblicità di cui
all'art.2 sono puniti con la sanzione pecuniaria
da lire due milioni a lire dieci milioni.Gli
enti e soggetti di cui all'art.1 rispondono
civilmente in solido e sono obbligati ad
esercitare il diritto di rivalsa presso i
responsabili. Si osservano le disposizioni degli
artt. 89 e 90 del Regio Decreto Legge 12 marzo
1936 n.375, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 marzo 1938 n. 141 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su
proposta della Banca d'Italia, può disporre la
sospensione dell'attività di sedi e filiali.
3. Entro il termine di trenta giorni il testo
integrale del provvedimento del Ministro del
Tesoro di cui all'art.90 del citato Decreto
Legge n. 375 del 1936, convertito, con
modificazioni, dalla citata Legge n. 141 del
1938, è altresì pubblicato, a cura e spese
dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due
quotidiani, di cui uno economico a diffusione
nazionale. In caso di inadempienza, la
pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia e
la trasgressore si applica, per questo solo
fatto, con la procedura di cui al comma 1, la
sanzione pecuniaria di lire 5.000.000 oltre al
rimborso delle spese per la pubblicazione.
4. Alle sanzioni previste dal presente articolo
non si applicano le disposizioni degli artt. 16
e 26 della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
5. Al fine di verificare il rispetto delle
disposizioni della presente Legge, la Banca
d'Italia può acquisire informazioni ed eseguire
ispezioni presso i soggetti di cui all'art.1,
ovvero richiedere che tali verifiche siano
effettuate dalle competenti autorità di
controllo o di vigilanza.
Art. 10 – Fideiussione
1. L'articolo 1938 del codice civile è
sostituito dal seguente: " At. 1938
(Fideiussione per obbligazioni future
condizionali). La fideiussione può essere
prestata anche per un'obbligazione condizionale
o futura con la previsione, in quest'ultimo
caso, dell'importo massimo garantito".
2. All'articolo 1956 del codice civile è
aggiunto il seguente comma: " Non e valida la
preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi
della liberazione".
Art. 11 - Norme finali
1. Le disposizioni della presente legge sono
derogabili solo in senso più favorevole al
cliente.
2. Le deliberazioni del CICR e le istruzioni
applicative della Banca d'Italia previste dalla
presente legge, nonché il decreto del Ministero
del Tesoro di cui all'art.3, comma 2, devono
essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
3. In sede di prima applicazione, le
deliberazioni del CICR devono essere adottate
entro sessanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta ufficiale. Nel
medesimo termine deve essere emanato il decreto
del Ministro del Tesoro di cui all'art.3,
comma2. Entro i trenta giorno successivi
all'adozione dei suddetti provvedimenti, la
Banca d'Italia emana le proprie istruzioni
applicative.
4. Le disposizioni di cui all'art.2, commi 1,2,4
e6, all'art.3, commi 1e2, gli articoli 4,5 e 6,
commi 1,2,4, e 5, all'art. 8, comma 1,e
all'art.10 acquistano efficacia trascorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La presente legge,
munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato. |