LEGGE 180/50 - SULLA CESSIONE DEL QUINTO
STIPENDIO
TITOLO I -
DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE
DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI
Art.1
(Insequestrabilità, impignorabilità e
incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed
altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati, pignorati o
ceduti, salve le eccezioni stabilite nei
seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le
paghe, le mercedi, gli assegni, le
gratificazioni, le pensioni, le indennità, i
sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo
Stato, le province, i comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e
qualsiasi altro ente od istituto pubblico
sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione pubblica (comprese le
aziende autonome per i servizi pubblici
municipalizzati) e le imprese concessionarie di
un servizio pubblico di comunicazioni o di
trasporto corrispondono ai loro impiegati,
salariati e pensionati ed a qualunque altra
persona, per effetto ed in conseguenza
dell'opera prestata nei servizi da essi
dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si
comprende anche- il personale dipendente dal
Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e
all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni
equivalenti, nonché le pensioni, le indennità
che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e
dagli altri enti, aziende ed imprese indicati
nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a
pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al
netto di ritenute, per causa di alimenti dovuti
per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato
al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato
e verso gli altri enti, aziende ed imprese da
cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto
d'impiego e di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato
al netto di ritenute, per tributi dovuti allo
Stato, alle province ed ai comuni, facenti
carico, fino dalla loro origine, all'impiegato o
salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il
simultaneo concorso delle cause indicate ai
numeri 2, 3, non possono colpire una quota
maggiore del quinto sopra indicato e quando
concorrano anche le cause di cui al numero 1,
non possono colpire una quota maggiore della
metà, valutata al netto di ritenute, salve le
disposizioni del titolo V nel caso di concorso
anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di
stipendio e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato
e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati
nell'art. i possono contrarre prestiti da
estinguersi con cessione di quote dello
stipendio o del salario fino al quinto
dell'ammontare di tali emolumenti valutato al
netto di ritenute e per periodi non superiori a
dieci anni, secondo le disposizioni stabilite
dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e
consolare e al ruolo degli addetti commerciali
all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del
Parlamento si osservano le norme speciali
stabilite dalle Camere stesse.
TITOLO II - DELLA
CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI
IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO
Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio della
facoltà di cessione)
Gli impiegati civili e militari e i salariati
delle Amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo possono contrarre prestiti,
ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività
di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di
impiego o di lavoro, siano provvisti di
stipendio o salario fisso e continuativo ed
abbiano diritto a conseguire un qualsiasi
trattamento di quiescenza. I prestiti possono
essere contratti per periodi di cinque o dieci
anni, salva l'applicazione degli articoli 13 e
23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio
della facoltà di cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di cui al
precedente articolo non può essere esercitata da
chi non abbia compiuto quattro anni di servizio
effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro,
valido ai fini del trattamento di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due
per gli impiegati e salariati ex combattenti
della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali
sia stato riconosciuto il diritto alla polizza
di assicurazione dei combattenti, nonché per gli
impiegati e salariati ex combattenti della
guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e
per coloro che abbiano ottenuto il
riconoscimento della qualifica di partigiano ai
sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21
agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche
per gli impiegati e salariati che risultino
invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure
decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati
impiegati militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi
dell’art. 6;
a) gli ufficiali in servizio permanente
effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi
organizzati militarmente a servizio dello Stato.
Sono parificati agli ufficiali in servizio
permanente effettivo gli ufficiali invalidi o
mutilati riassunti in servizio sedentario, ed
inoltre quelli i quali, avendo cessato di
appartenere ai ruoli di servizio permanente
effettivo, siano in posizioni speciali con
trattamento economico ragguagliato allo
stipendio e con diritto a computare anche il
periodo di durata di tali posizioni nel servizio
utile per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo
delle Forze armate e dei Corpi organizzati
militarmente di cui sopra, aventi grado non
inferiore a maresciallo ordinario o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di
cessione)
Le disposizioni del presente titolo si applicano
anche al personale dipendente dal Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica, al
personale speciale del Consiglio nazionale delle
ricerche, al personale dell'Accademia nazionale
dei Lincei, a quello dell'Istituto centrale di
statistica e degli Archivi notarili e ai
segretari comunali e provinciali che sono
equiparati a tutti gli effetti agli impiegati
dello Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione
costituiti in enti autonomi)
Le disposizioni del presente titolo si
applicano, altresì, al personale retribuito sui
bilanci propri degli istituti governativi di
istruzione superiore e di istruzione classica,
scientifica, magistrale, tecnica ed artistica,
costituiti in enti autonomi, ove nei loro
statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di
tutto il personale dipendente di contribuire al
Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a
norma dell'art. 17 e tali enti effettuino
regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione per il
personale delle Ferrovie dello Stato)
Per il personale dipendente dalla
Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la
facoltà di contrarre prestiti verso cessione di
quote di stipendio o salario è regolata dalle
leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si
applicano le disposizioni del presente titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati
e salariati dello Stato ed ai personali di cui
agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di
stipendio o salario, soltanto gli istituti di
credito e di previdenza costituiti fra impiegati
e salariati delle pubbliche amministrazioni,
l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le
società di assicurazione legalmente esercenti,
gli istituti e le società esercenti il credito
escluse quelle costituite in nome collettivo e
in accomandita semplice, le casse di risparmio
ed i monti di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero del tesoro il
" Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato
" amministrato, con gestione speciale,
dall'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha
la rappresentanza legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito
ufficio di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art.
15 contro i rischi di perdite per mutui
accordati verso cessione di quote di stipendio o
salario, per i quali l'amministrazione del Fondo
abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione
di quote di stipendio o salario, agli impiegati
e ai salariati dello Stato ed ai personali di
cui agli articoli 9 e 10, nei casi di accertate
necessità familiari, entro i limiti delle
disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto
fanno carico al Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati con
istituti autorizzati con garanzia del Fondo)
I prestiti verso cessione di quote di stipendio
o salario concessi dagli istituti di cui
all'art. 15 debbono risultare da contratti per
iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli
enti mutuanti, stipulati con le modalità e nelle
forme indicate dal regolamento. I contratti si
perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello
Stato che approva il contratto e concede la
garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario,
dal giorno della somministrazione del mutuo
purché tale somministrazione sia eseguita in
data posteriore alla prestazione della garanzia,
osservato quanto prescritto dal penultimo comma
dell'articolo seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui manchino, per
conseguire il diritto al collocamento a riposo,
a norma delle disposizioni in vigore, meno di
dieci anni, non può contrarre un prestito
superiore alla cessione di tante quote mensili
quanti siano i mesi necessari per il
conseguimento del diritto al collocamento a
riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra,
riassunti in servizio sedentario, possono
contrarre prestiti in misura non superiore alla
cessione di tante quote mensili quanti siano i
mesi necessari per il raggiungimento dello
speciale limite di età per il loro collocamento
a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di
cui all'articolo 8, i prestiti non possono
essere superiori alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi che mancano per la
fine della posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non possono contrarre
prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti
dal regolamento, di avere sana costituzione
fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto i
sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano
entro il mese successivo a quello in cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che
abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto
termine, sessanta anni di età, se uomini e
cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli
obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività di servizio.
La esclusione per questo motivo non si applica
agli ufficiali che si trovino nelle posizioni
indicate nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei
prestiti e della garanzia)
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione
del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, venendo in
qualunque modo a conoscenza che esisteva o è
sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero
potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e
24, la limitazione o il diniego della
concessione del prestito diretto o della
garanzia, può revocare la concessione del
prestito diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei
prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il metodo a
scalare al tasso del 4,50 per cento,
modificabile, in seguito a conforme richiesta
del Comitato amministrativo, di cui all'art. 22,
con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro del tesoro e
sentito il Consiglio dei Ministri. Gli interessi
sono trattenuti in anticipo allo atto della
somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal
primo giorno del mese immediatamente successivo
a quello in cui il prestito è somministrato;
agli effetti del calcolo degli interessi, si
considera iniziata dal primo giorno del terzo
mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione e premio
rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun
prestito, concesso o garantito, si trattengono
in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per
cento per spese di amministrazione,
modificabile, nei modi e con le forme di cui
all'articolo precedente, con decreto del
Presidente della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi
dell'operazione pari al 2 per cento per i
prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4
per cento per i prestiti estinguibili oltre il
quinquennio, salva nuova determinazione da
adottarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla
lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni
e suoi effetti)
L'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo
di lettera raccomandata, alle amministrazioni
dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da
estinguersi con cessione di quote di stipendio o
salario, concessi dal Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato o da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario
hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni,
a decorrere dal primo del mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della
cessione al debitore ceduto, ai sensi del codice
civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o salario trattenute per
cessione debbono essere versate all'istituto
cessionario entro il mese successivo a quello in
cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di
spese fisse sul bilancio dello Stato e
cessionario sia il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato, dette quote sono versate
in una sola volta per ciascun esercizio
finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso
da parte del Fondo delle quote o parti di quote
che in seguito risultassero non dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai
segretari comunali - Azioni per mancato
versamento)
I comuni hanno l'obbligo di trattenere
mensilmente la quota di stipendio ceduta dai
segretari comunali e di versarla all'ente
cessionario nel mese successivo a quello cui la
quota si riferisce. Qualora il versamento non
sia stato effettuato per mancato pagamento dello
stipendio, l'ente cessionario può richiedere al
prefetto di promuovere i provvedimenti di cui
agli articoli 242 e 243 del testo unico della
legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Qualora il
versamento non sia stato effettuato per
omissione dei provvedimenti necessari alla
esecuzione della cessione, l'ente cessionario
può esperire azione tanto contro il comune,
quanto contro il segretario comunale e il
sindaco, responsabili in proprio e solidamente.
Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia -
Conseguenti obblighi e diritti)
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1
dello art.16 il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato assume i seguenti rischi.
a) morte del cedente prima che sia estinta la
cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per
qualunque causa, senza diritto a pensione,
indennità o altro assegno di quiescenza, oppure
con diritto ad assegno insufficiente al normale
ammortamento del prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del
cedente per effetto della quale non sia più
consentita la ritenuta della intera quota
ceduta. Il Fondo ha facoltà di adempiere
l'obbligo della garanzia corrispondendo
mensilmente la quota o parte di quota di
stipendio o salario ceduta, per la quale sia
venuta a mancare la possibilità di trattenuta
ovvero riscattando la cessione con l'abbuono
degli interessi in più percepiti dal
cessionario. Il Fondo, nel rivalersi verso il
cedente delle somme pagate per conto di lui,
liquida a proprio favore gli interessi a scalare
sulle somme stesse al saggio originario del
contratto di mutuo fino alla scadenza del
contratto ed al saggio legale civile dopo tale
scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il
Fondo ricupera le somme pagate per conto del
cedente, con gli interessi, mediante il
corrispondente prolungamento della ritenuta
mensile sullo stipendio o salario, salva la
facoltà di cui all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari gravati da
cessione)
Qualora lo stipendio o salario gravato di
cessione subisca una riduzione non superiore al
terzo, la trattenuta continua ad essere
effettuata nella misura stabilita. Ove la
riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta
non può eccedere il quinto dello stipendio o
salario ridotto. In tal caso la differenza con i
relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato, mediante
corrispondente prolungamento della ritenuta
mensile, salva la facoltà di cui all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote
scadute e non versate)
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio
o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non
sia rilasciata dal debitore alla data della
scadenza, produce interesse a favore dell'ente
cessionario, allo stesso saggio al quale fu
accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato non corrisponde interessi
sulle quote o parti di quote cedute che, per
effetto della prestata garanzia, debba versare
allo istituto cessionario. Il Fondo, qualora
riscatti la cessione, corrisponde al cessionario
gli interessi al saggio indicato nel primo
comma, a decorrere dal giorno successivo alla
data in cui si è verificato il fatto che ha
determinato il riscatto, sempre che il
cessionario faccia pervenire all'amministrazione
del Fondo la denuncia del mancato pagamento,
entro novanta giorni da quella data. In caso
diverso gli interessi sono corrisposti a
decorrere dal giorno successivo a quello del
ricevimento della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo per errori od
omissioni)
Il Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute
sullo stipendio o salario, anche oltre il limite
del quinto o fino al massimo di un terzo, di
ogni suo credito derivante da errori od
omissioni verificatisi nella concessione o
garanzia di prestiti o nel corso dei relativi
ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui
al precedente comma, sommata alla quota ceduta,
non può eccedere la metà dello stipendio o
salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando siano trascorsi almeno due anni
dall'inizio di una cessione stipulata per un
quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio
di una cessione stipulata per un decennio, il
cedente ha facoltà di estinguerla mediante
versamento dell'intero debito residuo. In tal
caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di
stipendio o salario non ancora scaduta, il
cessionario è tenuto a scontare l'interesse pel
tempo in cui è anticipato il rispettivo
pagamento, calcolando lo sconto allo stesso
saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello
stesso caso il Fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una
quota del premio di garanzia riscosso a norma
della lettera b) dell'art. 27, in relazione
all'entità della somma pagata in anticipo e al
periodo di abbreviazione della garanzia. Agli
effetti dello sconto degli interessi e del
premio di garanzia, il versamento a saldo si
considera in ogni caso come avvenuto alla fine
del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova cessione prima
che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio
della cessione stipulata per un quinquennio o
almeno quattro anni dallo inizio della cessione
stipulata per un decennio, salvo che sia stata
consentita l'estinzione anticipata della
precedente cessione, nel qual caso può esserne
contratta una nuova purché sia trascorso almeno
un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la
precedente cessione non sia estinta, può esserne
stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini
previsti nel precedente comma con lo stesso o
con altro istituto, nei limiti di somma e di
durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a
condizione che il ricavato della nuova cessione
sia destinato, sino a concorrente quantità,
all'estinzione della cessione in corso. Anche
prima che siano trascorsi due anni dall'inizio
di una cessione quinquennale, può essere
contratta la cessione decennale, quando questa
si faccia per la prima volta, fermo restando
l'obbligo di estinguere la precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla
precedente)
In caso di nuova cessione, al primo cessionario
è dovuta la restituzione della somma capitale
ancora non rimborsata oltre gli interessi
pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel
quale si effettua la restituzione, nonostante
qualunque patto in contrario. Il fondo per il
credito ai dipendenti dello Stato restituisce la
quota del premio di garanzia a norma del terzo
comma dell'art.38. Il mutuante deve pagare al
primo cessionario il residuo suo credito
contemporaneamente al pagamento al mutuatario
del ricavato netto del nuovo mutuo. L'obbligo
della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo
dell'amministrazione di versare le quote di
ammortamento del prestito sono subordinati alla
condizione che lo istituto mutuante adempia
all'estinzione della precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui
trattamenti di quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio prima che
sia estinta la cessione, l'efficacia di questa
si estende di diritto sulla pensione o altro
assegno continuativo equivalente, che al cedente
venga liquidato in conseguenza della cessazione
stessa, dalla amministrazione dalla quale
dipendeva o da istituti di previdenza o di
assicurazione ai quali fosse iscritto per
effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in
base a disposizioni di leggi generali o
speciali, di regolamenti organici o di
contratto. La quota da trattenere non può
eccedere il quinto della pensione o assegno
continuativo. Qualora la cessazione dal
servizio, anziché ad una pensione o altro
assegno continuativo equivalente, dia diritto ad
una somma una volta tanto, a titolo di indennità
o di capitale assicurato a carico
dell'amministrazione o di un istituto di
previdenza o di assicurazione, tale somma è
ritenuta fino alla concorrenza dell'intero
residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di
cui al precedente comma estingua il mutuo
anticipatamente, sono dovuti al debitore gli
sconti contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto
oltre gli assegni di quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato all'atto della
cessazione dal servizio, oltre alla pensione od
altro assegno continuativo equivalente, abbia
diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una
somma una volta tanto dall'amministrazione dalla
quale dipende, l'Ispettorato generale per il
credito ai dipendenti dello Stato può stabilire
che tale somma sia ritenuta, in tutto o in
parte, a scomputo del debito per cessione.
TITOLO III -
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI
IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di
contrarre prestiti)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni
indicate nell'art. i e non contemplati nel
Titolo II, possono contrarre prestiti alle
condizioni e per la durata stabilite nell'art.
6.
Art.52
(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o
con contratti collettivi di lavoro)
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni
indicate nel precedente articolo, assunti in
servizio a tempo indeterminato a norma della
legge sul contratto d'impiego privato od in base
a contratti collettivi di lavoro, possono fare
cessione di quote di stipendio o di salario non
superiore al quinto per il periodo di cinque o
di dieci anni, quando siano addetti a servizi di
carattere permanente, siano provvisti di
stipendio o salario fisso e continuativo ed
abbiano compiuto, nel caso di cessione
quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di
cessione decennale, almeno dieci anni di
servizio utile per l'indennità di anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere prestiti agli
impiegati ed ai salariati di cui al presente
titolo soltanto gli istituti indicati
nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o di salario
consentite a norma del presente titolo devono
avere la garanzia della assicurazione sulla vita
e contro i rischi di impiego od altre malleverie
che ne assicurino il ricupero nei casi in cui,
per cessazione o riduzione di stipendio o
salario o per liquidazione di un trattamento di
quiescenza insufficiente, non sia possibile la
continuazione dell'ammortamento o il ricupero
dei residuo credito. Non è consentito prestare
garanzia in favore del cedente mediante
cessione, da parte di altro impiegato o
salariato di pubblica amministrazione, di una
quota del proprio stipendio o salario. Gli
istituti autorizzati a concedere prestiti ai
sensi del presente titolo non possono assumere
in proprio i rischi di morte o di impiego dei
cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale
delle Assicurazioni e delle società di
assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli
operai dello Stato non aventi assegni fissi e
continuativi).
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e 55
sono estese, in quanto applicabili, ai
ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai
dello Stato che non godono di un assegno fisso e
continuativo, purché la cessione sia fatta da
società mutue cooperative di credito o di
consumo costituite nella rispettiva categoria.
TITOLO IV - DELLA
DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E
PENSIONI, LE PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI
ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE’ LE QUOTE
PER SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle deleghe)
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle
pubbliche amministrazioni indicate nell'art.1
hanno facoltà di rilasciare delega, fino alla
metà dello stipendio o salario o della pensione,
per il pagamento delle quote del prezzo o della
pigione afferenti ad alloggi popolari od
economici costruiti dagli enti o dalle società
di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico
delle disposizioni sulla edilizia popolare ed
economica approvato con Regio decreto 28 aprile
1938, n.1165. La delegazione sullo stipendio o
salario si riversa sulla pensione fino ad
estinzione del debito. La delegazione può essere
fatta a favore degli istituti finanziatori e
degli enti o società mutuanti, nonché degli
istituti di assicurazione per il pagamento del
prezzo dell'alloggio.
TITOLO V -
DEL CONCORSO DI VINCOLI SUGLI STIPENDI, SALARI,
PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un
solo istituto)
In uno stesso atto non può essere stipulata la
cessione di quote di stipendio o di salario se
non da parte di un solo cedente in favore di un
solo istituto cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di sequestri o
pignoramenti e cessioni)
Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la
cessione, fermo restando il limite di cui al
primo comma dell'art.5, non può essere fatta se
non limitatamente alla differenza tra i due
quinti dello stipendio o salario valutati al
netto delle ritenute e la quota colpita da
sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o
i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione
perfezionata e debitamente notificata, non si
può sequestrare o pignorare se non la differenza
fra la metà dello stipendio o salario valutati
al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi
restando i limiti di cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di sequestri o
pignoramenti e delegazioni)
Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la
delegazione sullo stipendio, salario o pensione
a norma dello art.58 e la ritenuta a norma
dell'art.60 sono consentite soltanto sulla
differenza fra la metà dello stipendio, salario
o pensione valutati al netto di ritenute e le
somme precedentemente vincolate. La limitazione
di cui al precedente comma non si applica alle
ritenute disposte a norma degli articoli 61 e
62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i
sequestri e i pignoramenti non possono colpire
se non l'eventuale differenza fra la metà dello
stipendio, salario o pensione valutati al netto
di ritenute e l'importo della delegazione o
ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso di cessione e
delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e delegazione,
non può superarsi il limite della metà dello
stipendio o salario se non quando
l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il
salariato dipende ne riconosca la necessità e
dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è
dato dall'amministrazione alla quale fa carico
la pensione.
NOTA AL TITOLO V
Con l'art.68 del menzionato titolo V è
stabilito:
1. Nel caso di preesistenza di sequestri o
pignoramenti, la cessione può essere fatta entro
il limite della differenza tra i due quinti
dello stipendio o salario, valutati al netto
delle ritenute, e la quota colpita da sequestri
o pignoramenti e fermo restando il limite
previsto dall'art.5 del medesimo Decreto.
2. Nel caso di preesistenza di cessione
perfezionata e debitamente notificata, il
sequestro o pignoramento può essere ordinato
entro il limite della differenza tra la metà
dello stipendio o salario, valutati al netto
delle ritenute, e la quota ceduta, fermi
restando i limiti previsti dall'art.2 del
medesimo Decreto.
3. Nel caso di preesistenza di sequestri o
pignoramenti, la delegazione di cui all'art.68 e
la ritenuta di cui all'art.60 del medesimo
Decreto 180/50 (fino alla metà dello stipendio,
salario o pensione per il pagamento delle quote
del prezzo o della pigione afferenti agli
alloggi popolari od economici specificati negli
stessi artt.58 e 60) sono consentite soltanto
entro la differenza tra la metà dello stipendio,
salario o pensione, valutati al netto di
ritenute, e le somme precedentemente vincolate.
Tale limitazione non si applica alle ritenute
disposte a norma degli artt.61 e 62 del Decreto
medesimo (casi di morosità di soci di
cooperative edilizie verso la Cassa DD. e PP. e
altri casi analoghi verso alcune altre
Amministrazioni dello Stato).
4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o
ritenute di cui al paragrafo precedente, i
sequestri o pignoramenti non possono colpire se
non l'eventuale differenza fra la metà dello
stipendio, salario o pensione, valutati al netto
di ritenute, e l'importo della delegazione o
ritenuta.
5. Nel caso di concorso di cessione e
delegazione, non può superarsi il limite della
metà dello stipendio o salario se non con
l'assenso dell'Amministrazione dalla quale si
dipende che ne deve riconoscere la necessità.
Per i pensionati l'assenso è dato
dall'Amministrazione alla quale fa carico la
pensione. |