|
LEGGE
197/91 SULL'ANTIRICICLAGGIO DI DENARO
Capo I
Art. 1
(Limitazione dell'uso del contante e dei titoli
al portatore)
1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o
postali al portatore o di titoli al portatore in
lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, quando il valore da
trasferire è complessivamente superiore a lire
venti milioni. Il trasferimento può tuttavia
essere eseguito per il tramite degli
intermediari abilitati di cui all'articolo 4;
per il denaro contante vanno osservate le
modalità indicate ai commi 1-bis e 1-ter(2).
1-bis. Il trasferimento per contanti per il
tramite di intermediario abilitato deve essere
effettuato mediante disposizione accettata per
iscritto dall'intermediario, previa consegna
allo stesso della somma in contanti. A decorrere
dal terzo giorno lavorativo successivo a quello
dell'accettazione il beneficiario ha diritto di
ottenere il pagamento nella provincia del
proprio domicilio(3).
1-ter. La comunicazione da parte del debitore al
creditore dell'accettazione di cui al comma
1-bis produce l'effetto di cui al primo comma
dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi
di mora del creditore, anche gli effetti del
deposito previsti dall'articolo 1210 dello
stesso codice(4).
2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni
postali, bancari e circolari per importi
superiori a lire venti milioni devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale
del beneficiario e la clausola di non
trasferibilità. Il Ministro del tesoro può
stabilire limiti per l'utilizzo di altri mezzi
di pagamento ritenuti idonei ad essere
utilizzati a scopo di riciclaggio(5).
2-bis. Il saldo dei libretti di deposito bancari
o postali al portatore non può essere superiore
a lire venti milioni(6).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano ai trasferimenti in cui siano parte
uno o più intermediari abilitati, nonchè ai
trasferimenti tra gli stessi effettuati in
proprio o per il tramite di vettori
specializzati(7).
4. Restano ferme le disposizioni relative ai
pagamenti effettuati allo Stato o agli altri
enti pubblici ed alle erogazioni da questi
comunque disposte verso altri soggetti. E'
altresì fatta salva la possibilità di versamento
prevista dall'articolo 494 del codice civile di
procedura civile.
5. ... omissis ...(8)
6. ... omissis ...(9)
7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia
cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi
ed emesso con la clausola «non trasferibile»,
può chiedere il ritiro della provvista previa
restituzione del titolo all'emittente.
8. ... omissis ...(10)
Art. 2
(Obblighi di identificazione e di registrazione)
1. L’art. 13 del decreto-legge15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito
dall’art. 30, comma. 1, della l. 19 marzo 1990,
n 55, è sostituito dal seguente:
"Art. 13 - 1. Deve essere identificato a cura
del personale incaricato e deve indicare per
iscritto, sotto la propria personale
responsabilità, le complete generalità del
soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l'operazione, chiunque compie operazioni
che comportano trasmissione o movimentazione di
mezzi di pagamento di qualsiasi tipo che siano
di importo superiore a lire venti milioni
presso:
a) uffici della pubblica amministrazione, ivi
compresi gli uffici postali;
b) enti creditizi;
c) società di intermediazione mobiliare;
d) società commissionarie ammesse agli
antirecinti alle grida delle borse valori;
e) agenti di cambio;
f) società autorizzate al collocamento a
domicilio di valori mobiliari;
g) società di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare;
h) società fiduciarie;
i) imprese ed enti assicurativi;
l) società Monte Titoli S.p.a.;
m) intermediari che hanno per oggetto prevalente
o che comunque svolgono in via prevalente una o
più delle seguenti attività: concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la
locazione finanziaria; assunzione di
partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di
fondi anche mediante emissione e gestione di
carte di credito;
m- bis). Istituti di moneta elettronica (11)
2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito
dal comma 1 del presente articolo, e le relative
norme di attuazione trovano applicazione anche
con riferimento ai trasferimenti di cui
all'articolo 1 del presente decreto e hanno
effetto dal trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Gli strumenti tecnici di cui
al comma 3 del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n. 625 del 1979 devono essere
messi a disposizione del personale incaricato
entro un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. Il Ministro del tesoro presenta alle
competenti Commissioni parlamentari, entro il 31
dicembre di ogni anno, una relazione
sull'applicazione delle norme relative
all'obbligo di registrazione delle transazioni
di cui al citato articolo 13 del decreto-legge
n. 625 del 1979, come da ultimo sostituito dal
comma 1 del presente articolo.
Art. 3 (12)
(Segnalazioni di
operazioni)
1. Il responsabile della dipendenza,
dell'ufficio o di altro punto operativo di uno
dei soggetti di cui all'articolo 4,
indipendentemente dall'abilitazione ad
effettuare le operazioni di trasferimento di cui
all'articolo 1, ha l'obbligo di segnalare senza
ritardo al titolare dell'attività o al legale
rappresentante o a un suo delegato ogni
operazione che per caratteristiche, entità,
natura, o per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni esercitate,
tenuto conto anche della capacità economica e
dell'attività svolta dal soggetto cui è
riferita, induca a ritenere, in base agli
elementi a sua disposizione, che il danaro, i
beni o le utilità oggetto delle operazioni
medesime possano provenire dai delitti previsti
dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo
precedente è compresa, in particolare,
l'effettuazione di una pluralità di operazioni
non giustificata dall'attività svolta da parte
della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia
conoscenza, da parte di persone appartenenti
allo stesso nucleo familiare o dipendenti o
collaboratori di una stessa impresa o comunque
da parte di interposta persona(13).
2. Il titolare dell'attività, il legale
rappresentante o un suo delegato esamina le
segnalazioni pervenutegli, e qualora le ritenga
fondate tenendo conto dell'insieme degli
elementi a sua disposizione, anche desumibili
dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 1, le
trasmette senza ritardo, ove possibile prima di
eseguire l'operazione, anche in via informatica
e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi
senza alcuna indicazione dei nominativi dei
segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la
commissione di cui all'articolo 3-ter, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia
e giustizia e delle finanze, emana con proprio
decreto disposizioni sull'utilizzo delle
procedure informatiche o telematiche per la
trasmissione delle segnalazioni all'Ufficio
italiano dei cambi. L'Ufficio italiano dei cambi
emana le relative istruzioni applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle
segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi
quelli relativi ad omesse segnalazioni di cui
sia venuto a conoscenza in base alle
informazioni e ai dati contenuti nei propri
archivi;
b) può avvalersi ove necessario, secondo le
modalità stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, sentita la commissione di cui
all'articolo 3-ter, di concerto con i Ministri
delle finanze, di grazia e giustizia e
dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe
dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20,
comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) può acquisire ulteriori dati e informazioni
presso i soggetti di cui all'articolo 4 in
ordine alle segnalazioni trasmesse;
d) può utilizzare i risultati delle analisi
effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 10,
della presente legge, nonché delle analisi
concernenti anche singole anomalie, utilizzando
ove necessario informazioni che possono essere
chieste ai soggetti di cui all'articolo 4;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono
le competenze delle autorità di vigilanza di
settore con la partecipazione di rappresentanti
delle autorità medesime, le quali integrano le
segnalazioni con gli ulteriori elementi
desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'articolo
331 del codice di procedura penale, trasmette
senza indugio le segnalazioni, completate ai
sensi del presente comma corredate di una
relazione tecnica, alla Direzione investigativa
antimafia e al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, che ne
informano il Procuratore nazionale antimafia,
qualora siano attinenti alla criminalità
organizzata ovvero le archivia, informandone gli
stessi organi investigativi. Per effettuare i
necessari approfondimenti e per il controllo
previsto dall'articolo 5, comma 10, gli
appartenenti al Nucleo speciale di polizia
valutaria esercitano anche i poteri loro
attribuiti dalla normativa in materia valutaria.
Tali poteri sono estesi agli ufficiali di
polizia tributaria dei nuclei regionali e
provinciali di polizia tributaria della Guardia
di finanza, ai quali il Nucleo speciale di
polizia valutaria può demandare l'assolvimento
dei compiti di cui al presente decreto(14).
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto
per gli atti di indagine, qualora la
segnalazione non abbia ulteriore corso gli
organi investigativi di cui al comma 4, lettera
f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che
ne da notizia al titolare dell'attività, al
legale rappresentante o al suo delegato. Le
autorità inquirenti informano l'Ufficio italiano
dei cambi di ogni altra circostanza in cui
emergano fatti e situazioni la cui conoscenza
può essere comunque utilizzata per prevenire
l'uso del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio(15).
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su
richiesta degli organi investigativi di cui al
comma 4, lettera f), può sospendere l'operazione
per un massimo di quarantotto ore, sempre che
ciò non possa determinare pregiudizio per il
corso delle indagini e per l'operatività
corrente degli intermediari, dandone immediata
notizia agli organi investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli
effetti del presente articolo non costituiscono
violazione di obblighi di segretezza. Le
segnalazioni e i provvedimenti di cui al comma
6, posti in essere in conformità del presente
articolo e per le finalità da esso previste, non
comportano responsabilità di alcun tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti
tenuti alle segnalazioni di cui al comma 1, e a
chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne
comunicazione fuori dai casi previsti dal
presente articolo.
9. I soggetti di cui all'articolo 4 devono
dotarsi, nel rispetto dei criteri che potranno
essere impartiti con le disposizioni di
attuazione dello stesso articolo 4, comma 3,
lettera c), di adeguate procedure volte a
prevenirne il coinvolgimento in operazioni di
riciclaggio, potenziando a tal fine il sistema
dei controlli e dei riscontri interni e attuando
programmi specifici di addestramento e di
formazione del personale.
10. Tutte le informazioni in possesso
dell'Ufficio italiano dei cambi e degli altri
organi di vigilanza e di controllo, relative
all'attuazione del presente decreto, sono
coperte dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni.
L'Ufficio italiano dei cambi può comunque
scambiare informazioni in materia di operazioni
sospette con le altre autorità di vigilanza di
cui all'articolo 11 della presente legge, nonché
con analoghe autorità di altri Stati che
perseguono le medesime finalità, a condizioni di
reciprocità anche per quanto riguarda la
riservatezza delle informazioni. Restano ferme
le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675, in materia di trattamento dei dati
personali. Gli organi investigativi di cui al
comma 4, lettera f), forniscono all'Ufficio
italiano dei cambi le notizie in proprio
possesso necessarie per integrare le
informazioni da trasmettere alle medesime
autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di
cui al presente comma, restano applicabili le
disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 della
legge 1° aprile 1981, n. 121(16).
11. Tutti i flussi informativi di cui al
presente articolo avvengono di regola con
l'utilizzo di procedure informatiche o
telematiche.
Art. 3-bis
(Riservatezza delle segnalazioni)
1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi
degli articoli 331 e 347 del codice di procedura
penale, l'identità delle persone e degli
intermediari di cui all'articolo 4 che hanno
effettuato le segnalazioni, anche qualora sia
conosciuta, non è menzionata.
2. L'identità delle persone e degli intermediari
può essere rivelata solo quando l'autorità
giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga
indispensabile ai fini dell'accertamento dei
reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in
caso di sequestro di atti o documenti si
adottano le necessarie cautele per assicurare la
riservatezza dell'identità dei soggetti che
hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari di cui all'articolo 4,
nell'ambito della loro autonomia organizzativa,
assicurano omogeneità di comportamento del
personale nell'individuazione delle operazioni
di cui all'articolo 3, comma 1, e possono
predisporre procedure di esame delle operazioni,
anche con l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici, di ausilio al personale stesso,
sulla base delle evidenze dell'archivio unico
informatico previsto dall'articolo 2 e secondo
le istruzioni applicative emanate dalla Banca
d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi,
d'intesa con le autorità di vigilanza di settore
nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 4
adottano adeguate misure per assicurare la
massima riservatezza dell'identità delle persone
che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i
documenti in cui sono indicate le generalità di
tali persone sono custoditi sotto la diretta
responsabilità del titolare dell'attività o del
legale rappresentante o del loro delegato(17).
Art. 3-ter
(Commissione di indirizzo)
1. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
sulle attività svolte dall'Ufficio italiano dei
cambi, limitatamente alle materie di cui
all'articolo 3 del presente decreto e ferma
restando l'autonomia funzionale, organizzativa
ed operativa dell'Ufficio italiano dei cambi
nell'esercizio delle proprie competenze
istituzionali, è istituita presso il Ministero
del tesoro una commissione presieduta dal
direttore generale del tesoro e composta da un
rappresentante della Banca d'Italia con
qualifica di direttore centrale e da un
rappresentante dei Ministeri dell'interno, delle
finanze, di grazia e giustizia e del commercio
con l'estero con qualifica non inferiore a
dirigente generale o equiparata. Alle riunioni
della commissione partecipa il direttore
dell'Ufficio italiano dei cambi. I componenti
della commissione sono tenuti al segreto
d'ufficio in relazione alle informazioni e ai
dati dei quali vengono comunque a conoscenza
quali componenti della commissione stessa.
2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto,
stabilisce le modalità di funzionamento della
commissione di cui al comma 1, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. La commissione effettua, annualmente, un
esame complessivo dell'attività svolta
dall'Ufficio italiano dei cambi in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3 del
presente decreto, allo scopo di valutare
l'andamento e i risultati dell'attività stessa e
di formulare le eventuali proposte dirette a
rendere più efficace il perseguimento dei fini
di contrasto al riciclaggio dei proventi di
provenienza illecita.
4. L'Ufficio italiano dei cambi invia alla
commissione, di cui al comma 1, una relazione
semestrale sull'attività svolta e fornisce,
inoltre, tutte le informazioni necessarie per
l'esercizio delle funzioni della commissione
stessa, ivi comprese quelle relative a scambi di
informazioni con le autorità di altri Stati che
perseguono le medesime finalità(18).
Art. 4
(Disposizioni applicative)
1. Gli intermediari abilitati, nei limiti delle
proprie attività istituzionali, ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui all'articolo
1 sono gli uffici della pubblica
amministrazione, ivi compresi gli uffici
postali, gli enti creditizi, gli istituti di
moneta elettronica, le società di
intermediazione mobiliare, le società
commissionarie ammesse agli antirecinti alle
grida delle borse valori, gli agenti di cambio,
le società autorizzate al collocamento a
domicilio di valori mobiliari, le società di
gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare, le società fiduciarie, le imprese e
gli enti assicurativi e la società Monte Titoli
s.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289,
nonchè gli altri intermediari abilitati ai sensi
del comma 2(19).
2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la
Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob), determina le condizioni in presenza
delle quali altri intermediari possono, su
richiesta, essere abilitati dal Ministro del
tesoro ad effettuare le operazioni di
trasferimento di cui all'articolo 1. Tali
intermediari devono comunque avere per oggetto
prevalente o svolgere in via prevalente una o
più delle seguenti attività: concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la
locazione finanziaria; assunzione di
partecipazioni; intermediazione in cambi;
servizi di incasso, pagamento e trasferimento di
fondi anche mediante emissione e gestione di
carte di credito(20).
3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri dell'interno, di grazia e giustizia,
delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero,
ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di
cui viene data comunicazione alle competenti
commissioni parlamentari a:
a) modificare i limiti d'importo indicati
nell'articolo 1 del presente decreto e
nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da
ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 1, del
presente decreto(21);
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei
titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia
condizionata alla clausola di non
trasferibilità(22);
c) emanare disposizioni applicative delle norme
del presente capo, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il
risparmio, prevedendo adeguate forme di
pubblicità dei soggetti di cui ai commi 1 e
2(23).
4. Per le materie riguardanti gli uffici
postali, le disposizioni di cui al comma 3 sono
emanate di concerto anche con il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni.
Art. 5
(Sanzioni, procedure, controlli)
1. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle
infrazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 1 si applica, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al
40 per cento dell'importo trasferito(24).
2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche,
i pubblici ufficiali e gli intermediari
abilitati ai sensi dell'articolo 4, che, in
relazione ai loro compiti di servizio, e nei
limiti delle loro attribuzioni, hanno notizie
delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1
e 2 e 2-bis, ne riferiscono entro trenta giorni
al Ministro del tesoro per la contestazione e
gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14
della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni
circolari o titoli similari, le segnalazioni
devono essere effettuate dall'azienda di credito
che li accetta in versamento e da quella che ne
effettua l'estinzione(25).
3. La violazione dell'obbligo indicato al comma
2 è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 30 per cento dell'importo
dell'operazione(26).
4. L'omessa istituzione dell'archivio di cui
all'articolo 2, comma 1, è punita con l'arresto
da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire
dieci milioni a lire cinquanta milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'omissione delle segnalazioni previste
dall'articolo 3 è punita con una sanzione
pecuniaria fino alla metà del valore
dell'operazione(27).
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione del divieto di cui all'articolo 3,
comma 7, è punita con l'arresto da sei mesi ad
un anno o con l'ammenda da lire dieci milioni a
lire cento milioni(28).
7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite
con il decreto previsto dall'articolo 4, comma
3, lettera c), si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria fino a lire cento
milioni(29).
8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con
proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito
il parere della commissione prevista
dall'articolo 32 del testo unico delle norme di
legge in materia valutaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, ad esclusione di
quelle contenute nell'articolo 16.
9. Il Ministro del tesoro determina con proprio
decreto i compensi per i componenti della
commissione di cui al comma 8.
10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con
le autorità preposte alla vigilanza di settore,
verifica l'osservanza da parte degli
intermediari abilitati delle norme in tema di
trasferimento di valori di cui al presente Ccpo,
nonché, sulla base di criteri selettivi, il
rispetto e l'adeguatezza delle procedure di
segnalazione di cui all'articolo 3 da parte dei
soggetti ad esse tenuti. Il Ministro del tesoro
determina con proprio decreto, i criteri
generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi
effettua, allo scopo di far emergere eventuali
fenomeni di riciclaggio nell'ambito di
determinate zone territoriali, analisi dei dati
aggregati concernenti complessivamente
l'operatività di ciascun intermediario
abilitato. L'Ufficio italiano dei cambi è
autorizzato a raccogliere i dati predetti, anche
mediante accesso diretto, dall'archivio di cui
all'articolo 2, comma 1. L'Ufficio italiano dei
cambi, sulla base di criteri generali stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro stabilisce
le prescrizioni attuative di carattere tecnico,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che gli intermediari
abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 331 del
codice di procedura penale, qualora emergano
anomalie rilevanti per l'eventuale
individuazione di fenomeni di riciclaggio,
l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i
necessari approfondimenti di carattere
finanziario, d'intesa con l'autorità di
vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera f). Al controllo dell'osservanza delle
disposizioni di cui al presente capo nei
riguardi di ogni altro soggetto provvede il
Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza(30).
11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei
cui confronti sia stata effettuata contestazione
di infrazioni alle disposizioni del presente
decreto sono conservati nel sistema informativa
dell'Ufficio italiano dei cambi sino alla
definizione del procedimento.
12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei
cui confronti sia stato emanato provvedimento
sanzionatorio definitivo in base al presente
articolo, sono conservati nel sistema
informativo dell'Ufficio italiano dei cambi per
il periodo di cinque anni dalla data di
emanazione del decreto di cui al comma 8.
13. Qualora le irregolari operazioni di
trasferimento di valori siano state effettuate
per il tramite di enti creditizi ovvero di altri
intermediari abilitati iscritti in albi o
soggetti ad autorizzazione amministrativa, i
provvedimenti con i quali sono state irrogate le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente decreto sono comunicati alle autorità
vigilanti e, se del caso, agli ordini
professionali per le iniziative di rispettiva
compentenza.
14. Nel primo comma dell'articolo 63 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come sostituito dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1982, n. 463, le parole: «acquisiti nei
confronti dell'imputato nell'esercizio dei
poteri e facoltà di polizia giudiziaria e
valutaria» sono sostituite dalle seguenti:
«acquisiti nei confronti dell'imputato,
direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di
polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi
di deroga previsti dall'articolo 35».
Capo II
Art. 6
(Elenco di intermediari operanti nel settore
finanziario)
1 - 2-bis ... omissis ...(31)
3. Le cariche di presidente del consiglio di
amministrazione, di amministratore delegato e di
direttore generale, o che comunque comportino
l'esercizio di funzioni equivalenti presso gli
intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis possono
essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno
della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, solo da
persone che abbiano maturato un'adeguata
esperienza per uno o più periodi
complessivamente non inferiori a tre anni
mediante esercizio di attività professionale in
materie attinenti al settore giuridico,
economico e finanziario o di insegnamento nelle
medesime materie, ovvero mediante svolgimento di
funzioni di amministrazione o dirigenziali
presso enti pubblici economici o presso imprese
del settore finanziario o società di
capitali(32).
4. A decorrere dal secondo anno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto almeno uno dei sindaci
effettivi ed uno dei sindaci supplenti degli
intermediari di cui ai commi 2 e 2-bis deve
essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei
dottori commercialisti o nel ruolo dei revisori
ufficiali dei conti. La presidenza del collegio
viene attribuita a uno dei sindaci aventi i
requisiti anzidetti(33).
4-bis-12. ... omissis ...(34)
Art. 7
(Elenco speciale)
... omissis ...(35)
Art. 8
(Onorabilità dei soci e degli esponenti)
1. Ai partecipanti al capitale delle società di
cui al presente capo si applicano le
disposizioni dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n.
350(36).
2. Agli amministratori, sindaci, direttori
generali e dirigenti muniti di rappresentanza
dei soggetti di cui al presente capo si
applicano le disposizioni dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1985, n. 350(37).
2-bis. La decadenza dalle cariche di cui al
comma 2 è dichiarata dal consiglio di
amministrazione ovvero dall'organo, comunque
denominato, titolare di funzione equivalente,
entro trenta giorni dal momento in cui ne ha
avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di
decadenza è punita con la reclusione fino ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni(38).
2-ter. ... omissis ...(39)
Capo III
Art. 9
(Sospensione dalle cariche)
1- 3 ... omissis ...(40)
4. La condanna con sentenza non definitiva per
uno dei reati di cui all'articolo 5, n. 3), del
citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 350 del 1985 o l'applicazione provvisoria
della misura interdittiva prevista dal comma 3
dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della
legge 19 marzo 1990, n. 55, comportano la
sospensione dalle funzioni di amministratore,
sindaco e direttore generale esercitate presso
enti creditizi e presso ogni intermediario di
cui all'articolo 6, commi 2 e 2-bis. La
sospensione è dichiarata dal consiglio di
amministrazione ovvero dall'organo, comunque
denominato, titolare di funzione equivalente,
entro trenta giorni dal momento in cui ne ha
avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di
sospensione è punita con la reclusione fino ad
un anno e con la multa da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni. Per gli enti creditizi la
sospensione è dichiarata con le modalità di cui
all'articolo 6 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 350 del 1985 (41) (42).
Art. 10
(Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali, i sindaci degli
intermediari di cui all'articolo 4 vigilano
sull'osservanza delle norme contenute nel
presente decreto. Gli accertamenti e le
contestazioni del collegio sindacale concernenti
violazioni delle norme di cui al capo I del
presente decreto sono trasmessi in copia entro
dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa
trasmissione è punita con la reclusione fino ad
un anno e con la multa da lire duecentomila a
lire due milioni (43).
Art. 11
(Collaborazione fra le autorità di vigilanza)
1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio,
le autorità amministrative che esercitano la
vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri
enti, società e ditte indicati nell'articolo 4
possono scambiarsi informazioni e collaborare
tra loro, nonchè scambiare informazioni e
collaborare a condizioni di reciprocità con le
competenti autorità amministrative di Stati
esteri, per il perseguimento dei fini del
presente decreto (44).
Art. 12
(Carte di credito, di pagamento e documenti che
abilitano al prelievo di denaro contante)
1. Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o
per altri, indebitamente utilizza, non essendone
titolare, carte di credito o di pagamento,
ovvero qualsiasi altro documento analogo che
abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, è punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire seicentomila
a lire tre milioni. Alla stessa pena soggiace
chi, al fine di trarne profitto per sè o per
altri, falsifica o altera carte di credito o di
pagamento o qualsiasi altro documento analogo
che abiliti al prelievo di denaro contante o
all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali
carte o documenti di provenienza illecita o
comunque falsificati o alterati, nonchè ordini
di pagamento prodotti con essi (45).
Art. 13
(Applicazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni di cui all'articolo 5 si
applicano a partire dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente
decreto(46).
Art. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
NOTE:
1. Il D.L. n. 143/91 è pubblicato nella G.U. n.
106 dell'8.5.1991. La L. di conversione n.
197/91 è pubblicata nella G.U. n. 157 del
6.7.1991.
2. Comma dapprima modificato dalla L. di
conversione n. 197/91 e poi successivamente, nel
testo attualmente vigente, dell'art. 15 L.
6.2.1996, n. 52.
3. Comma aggiunto dalla L. di conversione n.
197/91 e successivamente così sostituito
dall'art. 15 L. n. 52/96.
4. Comma aggiunto dalla L. di conversione n.
197/91 e successivamente così sostituito
dall'art. 15 L. n. 52/96.
5. Comma dapprima modificato dalla L. di
conversione n. 197/91 e poi successivamente, nel
testo attualmente vigente, dell'art. 15 L.
6.2.1996, n. 52.
6. Comma aggiunto dalla L. di conversione n.
197/91 e successivamente così sostituito
dall'art. 15 L. n. 52/96.
7. Comma dapprima modificato dalla L. di
conversione n. 197/91 e poi successivamente, nel
testo attualmente vigente, dell'art. 15 L.6.2.1996,
n. 52.
8. Comma soppresso dalla L. di conversione n.
197/91.
9. Comma soppresso dalla L. di conversione n.
197/91.
10. Comma soppresso dalla L. di conversione n.
197/91.
11. Il comma 1 sostituisce l'art. 13, D.L.
15.12.1979, n. 625 convertito nella L. 6.2.1980,
n. 15.
12. Articolo dapprima modificato dalla L. di
conversione n. 197/91 e successivamente
sostituito, nel testo attualmente vigente, dal
D.Lgs. 26.5.1997, n. 153.
13. L'art. 7, D.Lgs. 25.9.1999, n. 374 prevede
anche a carico dei promotori finanziari (v. art.
31, D.Lgs. n. 58/98) l'obbligo di segnalazione
di cui al presente comma. Tali segnalazioni
vanno trasmesse all'intermediario per il quale
il segnalante agisce.
14. Lettera così modificata dall'art. 151, L.
23.12.2000, n. 388.
15. Lettera così modificata dall'art. 150, L. n.
388/00
16. Periodo aggiunto dall'art. 151, L. n.
388/00.
17. Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. n.153/97.
18. Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. n.153/97.
19. Comma così modificato dalla L. di
conversione n. 197/91 e dall'art. 56 della Legge
1 marzo 2002 n. 39.
20. Comma così sostituito dalla L. di
conversione n. 197/91.
21. Lettera così sostituita dalla L. di
conversione n. 197/91.
22. Lettera così modificata dalla L. di
conversione n. 197/91.
23. Lettera così modificata dalla L. di
conversione n. 197/91.
24. Comma così modificato dalla L. di
conversione n. 197/91.
25. Comma così modificato dall'art. 15, L. n.
52/96.
26. Comma così sostituito dalla L. di
conversione n. 197/91.
27. Comma così sostituito dalla L. di
conversione n. 197/91.
28. Comma così modificato dalla L. di
conversione n. 197/91.
29. Comma così modificato dalla L. di
conversione n. 197/91.
30. Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. n.
153/97.
31. Commi abrogati dall'art. 161, D.Lgs.
1.9.1993, n. 385.
32. Comma dapprima modificato dalla L. di
conversione n. 197/91 e poi abrogato dall'art.
161, D.Lgs. n. 385/93. Il comma 3 continua a
trovare applicazione fino alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti emanati dalle
autorità creditizie ai sensi dello stesso
decreto legislativo.
33. Comma dapprima sostituito dalla L. di
conversione n. 197/91 e poi abrogato dall'art.
161, D.Lgs. n. 385/93. Il comma 4 continua a
trovare applicazione fino alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti emanati dalle
autorità creditizie ai sensi dello stesso
decreto legislativo.
34. I commi 7, 11 e 12 sono stati soppressi
dalla L. di conversione n. 197/91, i restanti
commi sono stati abrogati dall'art. 161, D.Lgs.
n. 385/93.
35. Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n.
385/93.
36. Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n.
385/93, ma che continua a trovare applicazione
fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello
stesso decreto legislativo.
37. Comma abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n.
385/93, ma che continua a trovare applicazione
fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello
stesso decreto legislativo.
38. Comma aggiunto dalla L. di conversione n.
197/91 e poi abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n.
385/93. Il comma 2-bis continua a trovare
applicazione fino all'entrata in vigore dei
provvedimenti emanati dalle autorità creditizie
ai sensi dello stesso decreto legislativo.
39. Comma abrogato dall'articolo 161, D.Lgs. n.
385/93.
40. Commi soppressi dalla L. di conversione n.
197/91.
41. Comma così modificato dalla L. di
conversione n. 197/91.
42. Articolo abrogato dall'art. 161, D.Lgs. n.
385/93, ma che continua a trovare applicazione
fino all'entrata in vigore dei provvedimenti
emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello
stesso decreto.
43. Comma sostituito dall'art. 156, D.Lgs. n.
385/93.
44. Comma così modificato dalla L. di
conversione n. 197/91.
45. Comma così modificato dalla L. di
conversione n. 197/91.
46. Comma così sostituito dalla L. di
conversione n. 197/91. |