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LEGGE 385/93
La disciplina sulla trasparenza delle operazioni
e servizi bancari persegue l'obiettivo di
rendere noti ai clienti gli elementi essenziali
del rapporto contrattuale e le loro variazioni,
in modo da promuovere e assicurare una corretta
concorrenza nei mercati bancari e finanziari e,
soprattutto, tutelare i contraenti piu deboli
dal notevole potere contrattuale delle banche.
Gli istituti di credito, pertanto, sono
obbligati a fornire, nella maniera piu
dettagliata possibile, tutte le informazioni
relative alle operazioni e ai servizi offerti
alla clientela; ad esempio, e obbligatorio
pubblicizzare in ciascun locale aperto al
pubblico, con avvisi sintetici, i tassi di
interesse, le spese, i prezzi e ogni altra
condizione economica relativa.
In caso di inosservanza degli obblighi di
pubblicita, sono previste sanzioni
amministrative pecuniarie. Spetta alla Banca
d'Italia il compito di verificare che vengano
rispettate le disposizioni sulla trasparenza.
In particolare, la legge prevede che:
- Tutti i contratti devono essere redatti per
iscritto e un esemplare deve essere consegnato
alla clientela;
- Le variazioni contrattuali sfavorevoli, dove
previste, devono essere comunicate al cliente
nei modi e nei termini stabiliti dal CICR; il
cliente ha la facolta di recedere dal contratto
senza alcuna penalita;
- Al cliente deve essere inviata una
comunicazione completa e chiara in merito al
rapporto in essere con la banca; a tal proposito
l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha
previsto degli schemi contrattuali non
vincolanti che consentono alle banche di
definire liberamente le condizioni e le
caratteristiche dei contratti con la clientela.
Riportiamo, di seguito, un riassunto del D.lgs
385/93
Decreto Legislativo 1
settembre 1993, n. 385: "Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia"
Titolo VI
Trasparenza delle
condizioni contrattuali
Capo I
Operazioni e servizi bancari e finanziari
Art. 115
(Ambito di applicazione)
1. Le norme del presente capo si applicano alle
attività svolte nel territorio della Repubblica
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro del tesoro può individuare, in
considerazione dell'attività svolta, altri
soggetti da sottoporre alle norme del presente
capo.
3. Le disposizioni del presente capo si
applicano alle operazioni previste dal capo II
del presente titolo per gli aspetti non
diversamente disciplinati.
Art. 116
(Pubblicità)
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono
pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le
spese per le comunicazioni alla clientela e ogni
altra condizione economica relativa alle
operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi
gli interessi di mora e le valute applicate per
l'imputazione degli interessi. Non può essere
fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca
d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di
Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione
delle eventuali commissioni massime addebitabili
alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la
trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità,
trasparenza e propaganda, da osservare
nell'attività di collocamento.
3. Il CICR(90):
a) individua le operazioni e i servizi da
sottoporre a pubblicità(91);
b) detta disposizioni relative alla forma, al
contenuto, alle modalità della pubblicità e alla
conservazione agli atti dei documenti
comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione
dei tassi d'interesse e per il calcolo degli
interessi e degli altri elementi che incidono
sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli
previsti dal comma 1, che devono essere indicati
negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con
qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti
indicati nell'articolo 115 rendono nota la
disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non
costituiscono offerta al pubblico a norma
dell'articolo 1336 del codice civile.
Art. 117
(Contratti)
1. I contratti sono redatti per iscritto e un
esemplare è consegnato ai clienti.
2. Il CICR può prevedere che, per motivate
ragioni tecniche, particolari contratti possano
essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma
prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e
ogni altro prezzo e condizione praticati,
inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso
sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e
ogni altro prezzo e condizione deve essere
espressamente indicata nel contratto con
clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la
determinazione dei tassi di interesse e di ogni
altro prezzo e condizione praticati nonché
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni
più sfavorevoli per i clienti di quelli
pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle
ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si
applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei
buoni ordinari del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto,
rispettivamente per le operazioni attive e per
quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati
nel corso della durata del rapporto per le
corrispondenti categorie di operazioni e
servizi; in mancanza di pubblicità nulla è
dovuto.
8. La Banca d'Italia può prescrivere che
determinati contratti o titoli, individuati
attraverso una particolare denominazione o sulla
base di specifici criteri qualificativi, abbiano
un contenuto tipico determinato. I contratti e i
titoli difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilità della banca o dell'intermediario
finanziario per la violazione delle prescrizioni
della Banca d'Italia.
Art. 118
(Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali)
1. Se nei contratti di durata è convenuta la
facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i
prezzi e le altre condizioni, le variazioni
sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi
e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non
siano state osservate le prescrizioni del
presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione
di altre forme di comunicazione attuate ai sensi
del comma 1, il cliente ha diritto di recedere
dal contratto senza penalità e di ottenere, in
sede di liquidazione del rapporto,
l'applicazione delle condizioni precedentemente
praticate.
Art. 119
(Comunicazioni periodiche alla clientela)
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati
nell'articolo 115 forniscono per iscritto al
cliente, alla scadenza del contratto e comunque
almeno una volta all'anno, una comunicazione
completa e chiara in merito allo svolgimento del
rapporto. Il CICR indica il contenuto e le
modalità della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente
l'estratto conto è inviato al cliente con
periodicità annuale o, a scelta del cliente, con
periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte
del cliente, gli estratti conto e le altre
comunicazioni periodiche alla clientela si
intendono approvati trascorsi sessanta giorni
dal ricevimento(92).
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque
titolo e colui che subentra nell'amministrazione
dei suoi beni hanno ha diritto di ottenere, a
proprie spese, entro un congruo termine e
comunque non oltre novanta giorni, copia della
documentazione inerente a singole operazioni
poste in essere negli ultimi dieci anni(93).
Art.120
(Decorrenza delle valute e modalità di calcolo
degli interessi(94))
1. Gli interessi sui versamenti presso una banca
di denaro, di assegni circolari emessi dalla
stessa banca e di assegni bancari tratti sulla
stessa succursale presso la quale viene
effettuato il versamento sono conteggiati con la
valuta del giorno in cui è effettuato il
versamento e sono dovuti fino a quello del
prelevamento.
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la
produzione di interessi sugli interessi maturati
nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso
che nelle operazioni in conto corrente sia
assicurata nei confronti della clientela la
stessa periodicità nel conteggio degli interessi
sia debitori sia creditori(95).
Capo II
Credito al consumo
Art. 121
(Nozione)
1. Per credito al consumo si intende la
concessione, nell'esercizio di un'attività
commerciale o professionale, di credito sotto
forma di dilazione di pagamento, di
finanziamento o di altra analoga facilitazione
finanziaria a favore di una persona fisica che
agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è
riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni
o di servizi nel territorio della Repubblica,
nella sola forma della dilazione del pagamento
del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo
III si applicano, in quanto compatibili, ai
soggetti che si interpongono nell'attività di
credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si
applicano:
a) ai finanziamenti di importo rispettivamente
inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal
CICR con delibera avente effetto dal trentesimo
giorno successivo alla relativa pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
b) ai contratti di somministrazione previsti
dagli articoli 1559 e seguenti del codice
civile, purché stipulati preventivamente in
forma scritta e consegnati contestualmente in
copia al consumatore;
c) ai finanziamenti rimborsabili in un'unica
soluzione entro diciotto mesi, con il solo
eventuale addebito di oneri non calcolati in
forma di interesse, purché previsti
contrattualmente nel loro ammontare;
d) ai finanziamenti privi, direttamente o
indirettamente, di corrispettivo di interessi o
di altri oneri, fatta eccezione per il rimborso
delle spese vive sostenute e documentate;
e) ai finanziamenti destinati all'acquisto o
alla conservazione di un diritto di proprietà su
un terreno o su un immobile edificato o da
edificare, ovvero all'esecuzione di opere di
restauro o di miglioramento;
f) ai contratti di locazione, a condizione che
in essi sia prevista l'espressa clausola che in
nessun momento la proprietà della cosa locata
possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al
locatario.
Art. 122
(Tasso annuo effettivo globale)
1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il
costo totale del credito a carico del
consumatore espresso in percentuale annua del
credito concesso. Il TAEG comprende gli
interessi e tutti gli oneri da sostenere per
utilizzare il credito.
2. Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del
TAEG, individuando in particolare gli elementi
da computare e la formula di calcolo.
3. Nei casi in cui il finanziamento può essere
ottenuto solo attraverso l'interposizione di un
terzo, il costo di tale interposizione deve
essere incluso nel TAEG.
Art. 123
(Pubblicità)
1. Alle operazioni di credito al consumo si
applica l'articolo 116. La pubblicità è, in ogni
caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del
relativo periodo di validità.
2. Gli annunci pubblicitari e le offerte,
effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un
soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre
cifre concernenti il costo del credito, indicano
il TAEG e il relativo periodo di validità. Il
CICR individua i casi in cui, per motivate
ragioni tecniche, il TAEG può essere indicato
mediante un esempio tipico.
Art. 124
(Contratti)
1. Ai contratti di credito al consumo si applica
l'articolo 117, commi 1 e 3.
2. I contratti di credito al consumo indicano:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle
singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche
secondo cui il TAEG può essere eventualmente
modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono
esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui
non sia possibile indicare esattamente tali
oneri, deve esserne fornita una stima
realistica; oltre essi, nulla è dovuto dal
consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste
al consumatore e non incluse nel calcolo del
TAEG.
3. Oltre a quanto indicato nel comma 2, i
contratti di credito al consumo che abbiano a
oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi
contengono, a pena di nullità:
a) la descrizione analitica dei beni e dei
servizi;
b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo
stabilito dal contratto e l'ammontare
dell'eventuale acconto;
c) le condizioni per il trasferimento del
diritto di proprietà, nei casi in cui il
passaggio della proprietà non sia immediato.
4. Nessuna somma può essere richiesta o
addebitata al consumatore se non sulla base di
espresse previsioni contrattuali. Le clausole di
rinvio agli usi per la determinazione delle
condizioni economiche applicate sono nulle e si
considerano non apposte.
5. Nei casi di assenza o nullità delle clausole
contrattuali, queste ultime sono sostituite di
diritto secondo i seguenti criteri:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei
buoni del tesoro annuali o di altri titoli
similari eventualmente indicati dal Ministro del
tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto;
b) la scadenza del credito è a trenta mesi;
c) nessuna garanzia o copertura assicurativa
viene costituita in favore del finanziatore.
Art. 125
(Disposizioni varie a tutela dei consumatori)
1. Le norme dettate dall'articolo 1525 del
codice civile si applicano anche a tutti i
contratti di credito al consumo a fronte dei
quali sia stato concesso un diritto reale di
garanzia sul bene acquistato con il denaro
ricevuto in prestito.
2. Le facoltà di adempiere in via anticipata o
di recedere dal contratto senza penalità
spettano unicamente al consumatore senza
possibilità di patto contrario. Se il
consumatore esercita la facoltà di adempimento
anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del
costo complessivo del credito, secondo le
modalità stabilite dal CICR.
3. In caso di cessione dei crediti nascenti da
un contratto di credito al consumo, il
consumatore può sempre opporre al cessionario
tutte le eccezioni che poteva far valere nei
confronti del cedente, ivi compresa la
compensazione, anche in deroga al disposto
dell'articolo 1248 del codice civile.
4. Nei casi di inadempimento del fornitore di
beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuato inutilmente la costituzione in mora
ha diritto di agire contro il finanziatore nei
limiti del credito concesso, a condizione che vi
sia un accordo che attribuisce al finanziatore
l'esclusiva per la concessione di credito ai
clienti del fornitore.
5. La responsabilità prevista dal comma 4 si
estende anche al terzo, al quale il finanziatore
abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto
di concessione del credito.
Art. 126
(Regime speciale per le aperture di credito in
conto corrente)
1. I contratti con i quali le banche o gli
intermediari finanziari concedono a un
consumatore un'apertura di credito in conto
corrente non connessa all'uso di una carta di
credito contengono, a pena di nullità, le
seguenti indicazioni:
a) il massimale e l'eventuale scadenza del
credito;
b) il tasso di interesse annuo e il dettaglio
analitico degli oneri applicabili dal momento
della conclusione del contratto, nonché le
condizioni che possono determinare la modifica
durante l'esecuzione del contratto stesso. Oltre
a essi, nulla è dovuto dal consumatore;
c) le modalità di recesso dal contratto.
Capo III
Regole generali e controlli
Art. 127
(Regole generali)
1. Le disposizioni del presente titolo sono
derogabili solo in senso più favorevole al
cliente.
2. Le nullità previste dal presente titolo
possono essere fatte valere solo dal cliente.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR
previste nel presente titolo sono assunte su
proposta della Banca d'Italia; la proposta è
formulata sentito l'UIC per i soggetti operanti
nel settore finanziario iscritti solo
nell'elenco generale previsto dall'art. 106(96).
Art. 128
(Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto delle
disposizioni del presente titolo, la Banca
d'Italia può acquisire informazioni, atti e
documenti ed eseguire ispezioni presso le banche
e gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari
iscritti nel solo elenco generale previsto
dall'articolo 106 e nei confronti dei soggetti
indicati nell'articolo 155, comma 5, i controlli
previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC
che, a tal fine, può chiedere la collaborazione
di altre autorità.
3. Con riguardo ai soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 2, lettera c), i
controlli previsti dal comma 1 sono demandati al
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato al quale compete, inoltre,
l'irrogazione delle sanzioni previste dagli
articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le
autorità competenti ad effettuare i controlli
previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni
previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145,
comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle
disposizioni concernenti gli obblighi di
pubblicità, il Ministro del tesoro, su proposta
della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre
autorità indicate dal CICR ai sensi del comma 4,
nell'ambito delle rispettive competenze, può
disporre la sospensione dell'attività, anche di
singole sedi secondarie per un periodo non
superiore a trenta giorni(97).
Titolo VII
Altri controlli
Art. 129
(Emissione di valori mobiliari)
1. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte
in Italia di valori mobiliari esteri di importo
non superiore a cento miliardi di lire o al
maggiore importo determinato dalla Banca
d'Italia sono liberamente effettuabili ove i
valori mobiliari rientrino in tipologie previste
dall'ordinamento e presentino le caratteristiche
individuate dalla Banca d'Italia in conformità
delle deliberazioni del CICR. Nel computo degli
importi concorrono tutte le operazioni relative
al medesimo emittente effettuate nell'arco dei
dodici mesi precedenti.
2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte
in Italia di valori mobiliari esteri non
liberamente effettuabili ai sensi del comma 1
sono comunicate alla Banca d'Italia a cura degli
interessati.
3. La comunicazione indica le quantità e le
caratteristiche dei valori mobiliari nonché le
modalità e i tempi di svolgimento
dell'operazione. Entro quindici giorni dal
ricevimento della comunicazione la Banca
d'Italia può chiedere informazioni integrative.
4. L'operazione può essere effettuata decorsi
venti giorni dal ricevimento della comunicazione
ovvero, se richieste, delle informazioni
integrative. Al fine di assicurare la stabilità
e l'efficienza del mercato dei valori mobiliari,
la Banca d'Italia, entro il medesimo termine di
venti giorni, può, in conformità delle
deliberazioni del CICR, vietare le operazioni
non liberamente effettuabili ai sensi del comma
1 ovvero differire l'esecuzione delle operazioni
di importo superiore al limite determinato ai
sensi del medesimo comma 1.
5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3,
4 e 6 non si applicano:
a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) ai titoli azionari, sempreché non
rappresentativi della partecipazione a organismi
d'investimento collettivo di tipo chiuso o
aperto;
c) all'emissione di quote o titoli
rappresentativi della partecipazione a organismi
d'investimento collettivo nazionali;
d) alla commercializzazione in Italia di quote o
titoli rappresentativi della partecipazione a
organismi di investimento collettivo situati in
altri paesi dell'Unione Europea e conformi alle
disposizioni dell'Unione.
6. La Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, può individuare, in
relazione alla quantità e alle caratteristiche
dei valori mobiliari, alla natura dell'emittente
o alle modalità di svolgimento dell'operazione,
tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di
comunicazione ovvero assoggettate a una
procedura semplificata di comunicazione.
7. La Banca d'Italia può richiedere agli
emittenti e agli offerenti segnalazioni
consuntive riguardanti i valori mobiliari
collocati in Italia o comunque emessi da
soggetti italiani. Tali segnalazioni possono
riguardare anche operazioni non soggette a
comunicazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.
8. La Banca d'Italia emana disposizioni
attuative del presente articolo(98).
Titolo VIII
Sanzioni
Capo I
Abusivismo bancario e finanziario(99)
Art. 130
(Abusiva attività di raccolta del risparmio)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del
risparmio tra il pubblico in violazione
dell'articolo 11 è punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venticinque milioni a lire cento milioni.
Art. 131
(Abusiva attività bancaria)
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del
risparmio tra il pubblico in violazione
dell'articolo 11 ed esercita il credito è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni e
con la multa da lire quattro milioni a lire
venti milioni.
Art. 132
(Abusiva attività finanziaria)
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico,
una o più delle attività finanziarie previste
dall'articolo 106, comma 1, senza essere
iscritto nell'elenco previsto dal medesimo
articolo è punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni e con la multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni. ... omissis
...(100)
2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei
confronti del pubblico, una o più delle attività
finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1,
senza essere iscritto nell'apposita sezione
dell'elenco generale indicata nell'articolo 113
è punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni(101).
Art. 132- bis
(Denunzia al pubblico ministero)
1. Se vi è fondato sospetto che una società
svolga attività di raccolta del risparmio,
attività bancaria o attività finanziaria in
violazione degli articoli 130, 131 e 132, la
Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i
fatti al pubblico ministero ai fini
dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice civile(102).
Art. 133
(Abuso di denominazione bancaria)
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, delle parole «banca», «banco»,
«credito», «risparmio» ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attività bancaria è vietato a
soggetti diversi dalle banche.
2. La Banca d'Italia determina in via generale
le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli
amministrativi o in base a elementi di fatto, le
parole o le locuzioni indicate nel comma 1
possono essere utilizzate da soggetti diversi
dalle banche.
3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1
è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire due milioni a lire venti
milioni. La stessa sanzione si applica a chi,
attraverso informazioni e comunicazioni in
qualsiasi forma, induce in altri il falso
convincimento di essere sottoposto alla
vigilanza della Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 107(103).
Capo II
Attività di vigilanza (104)
Art. 134
(Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e
finanziaria)
1. Chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche,
intermediari finanziari e soggetti inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ed
espone, nelle comunicazioni alla Banca d'Italia,
fatti
non rispondenti al vero sulle condizioni
economiche delle banche, degli intermediari
finanziari o dei citati soggetti o nasconde, in
tutto o in parte, fatti concernenti le
condizioni stesse al fine di ostacolare
l'esercizio delle funzioni di vigilanza, è
punito, sempre che il fatto non costituisca
reato più grave, con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire due milioni a
lire venti milioni.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi
svolge funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche, intermediari
finanziari, soggetti inclusi nell'ambito della
vigilanza consolidata ovvero presso altre
società comunque sottoposte alla vigilanza della
Banca d'Italia e ne ostacola le funzioni di
vigilanza è punito con l'arresto fino a un anno
e con l'ammenda da lire venticinque milioni a
lire cento milioni.
Capo III
Banche e gruppi bancari(105)
Art. 135
(Reati societari)
1. Le disposizioni contenute nei capi I, II e V
del titolo XI del libro V del codice civile si
applicano a chi svolge funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso
banche, anche se non costituite in forma
societaria.
Art. 136
(Obbligazioni degli esponenti bancari)
1. Chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso una banca non può
contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o
compiere atti di compravendita, direttamente o
indirettamente, con la banca che amministra,
dirige o controlla, se non previa deliberazione
dell'organo di amministrazione presa
all'unanimità e col voto favorevole di tutti i
componenti dell'organo di controllo, fermi
restando gli obblighi di astensione previsti
dalla legge.
2. Le medesime disposizioni si applicano anche a
chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, presso una banca o
società facenti parte di un gruppo bancario, per
le obbligazioni e per gli atti indicati nel
comma 1 posti in essere con la società medesima
o per le operazioni di finanziamento poste in
essere con altra società o con altra banca del
gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto
sono deliberati, con le modalità previste dal
comma 1, dagli organi della società o banca
contraente e con l'assenso della capogruppo.
3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1
e 2 è punita con le pene stabilite dall'articolo
2624, primo comma, del codice civile.
Art. 137
(Mendacio e falso interno bancario)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chi, al fine di ottenere concessioni di
credito per sé o per le aziende che amministra,
o di mutare le condizioni alle quali il credito
venne prima concesso, fornisce dolosamente a una
banca notizie o dati falsi sulla costituzione o
sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria delle aziende comunque interessate
alla concessione del credito, è punito con la
reclusione fino a un anno e con la multa fino a
lire dieci milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chi svolge funzioni di amministrazione o
di direzione presso una banca nonché i
dipendenti di banche che, al fine di concedere o
far concedere credito ovvero di mutare le
condizioni alle quali il credito venne prima
concesso ovvero di evitare la revoca del credito
concesso, consapevolmente omettono di segnalare
dati o notizie di cui sono a conoscenza o
utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del
richiedente il fido, sono puniti con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda fino a
lire venti milioni.
Art. 138
(Aggiotaggio bancario)
1. Chiunque divulga, in qualunque forma, notizie
false, esagerate o tendenziose riguardanti
banche o gruppi bancari, atte a turbare i
mercati finanziari o a indurre il panico nei
depositanti, o comunque a menomare la fiducia
del pubblico, è punito con le pene stabilite
dall'articolo 501 del codice penale. Restano
fermi l'articolo 501 del codice penale,
l'articolo 2628 del codice civile e l'articolo
181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58(106).
Capo IV
Partecipazione al capitale(107)
Art. 139
(Partecipazione al capitale di banche e di
società finanziarie capogruppo)
1. L'omissione delle domande di autorizzazione
previste dall'articolo 19, la violazione degli
obblighi di comunicazione previsti dall'articolo
20, comma 2, nonché la violazione delle
disposizioni dell'articolo 24, commi 1, primo
periodo, e 3, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni
a lire cento milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chiunque nelle domande di autorizzazione
previste dall'articolo 19 o nelle comunicazioni
previste dall'articolo 20, comma 2, fornisce
false indicazioni è punito con l'arresto fino a
tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dal comma 1 e la pena prevista dal
comma 2 si applicano per le medesime violazioni
in materia di partecipazioni al capitale delle
società finanziarie capogruppo(108).
Art. 140
(Comunicazioni relative alle partecipazioni al
capitale di banche, di società
appartenenti a un gruppo bancario e di
intermediari finanziari)
1. L'omissione delle comunicazioni previste
dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e
4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e
3, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento
milioni(109).
2. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel
comma 1 fornisce indicazioni false è punito con
l'arresto fino a tre anni(110).
Capo V
Altre sanzioni (111)
Art. 141
(False comunicazioni relative a intermediari
finanziari)
1. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, per le comunicazioni previste
dall'articolo 106, commi 6 e 7, contenenti
indicazioni false si applica la pena
dell'arresto fino a tre anni (112).
Art. 142
(Requisiti di onorabilità degli esponenti di
intermediari finanziari: omessa dichiarazione di
decadenza o di sospensione)
... omissis ...(113)
Art. 143
(Emissione di valori mobiliari)
1. L'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 129, commi 2 e 4, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci
milioni sino alla metà del valore totale
dell'operazione; nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 3, 6 e 7 del
medesimo articolo, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire cinquanta milioni(114).
... omissis ...(115)
Art. 144
(Altre sanzioni amministrative pecuniarie)(116)
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione,
nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a
lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle
norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e
3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64,
commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107,
109, commi 2 e 3, 145, comma 3, 147 e 161, comma
5, o delle relative disposizioni generali o
particolari impartite dalle autorità
creditizie(117).
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano
anche ai soggetti che svolgono funzioni di
controllo per la violazione delle norme e delle
disposizioni indicate nel medesimo comma o per
non aver vigilato affinché le stesse fossero
osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 112 è applicabile la
sanzione prevista dal comma 1(118).
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione, dei
dipendenti, nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire due
milioni a lire venticinque milioni per
l'inosservanza delle norme contenute negli
articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorità
creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione o di direzione, dei
dipendenti, nonché dei soggetti indicati
nell'articolo 121, comma 3, è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire
cento milioni per l'inosservanza delle norme
contenute nell'articolo 128, comma 1, ovvero nel
caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di
controllo previste dal medesimo articolo 128. La
stessa sanzione è applicabile nel caso di
frazionamento artificioso di un unico contratto
di credito al consumo in una pluralità di
contratti dei quali almeno uno sia di importo
inferiore al limite inferiore previsto
dall'articolo 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie
previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si
applicano anche a coloro che operano sulla base
di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione della banca, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato(119).
6. ... omissis ...(120)
Capo VI
Disposizioni generali in materia di sanzioni
amministrative(121)
Art. 145
(Procedura sanzionatoria)
1. Per le violazioni previste nel presente
titolo cui è applicabile una sanzione
amministrativa, la Banca d'Italia o l'UIC,
nell'ambito delel rispettive competenze,
contestati gli addebiti alle persone e alla
banca, alla società o all'ente interessati e
valutate le deduzioni presentate entro trenta
giorni, tenuto conto del complesso delle
informazioni raccolte, propongono al Ministro
del tesoro l'applicazione delle sanzioni(122).
2. Il Ministro del tesoro, sulla base della
proposta della Banca d'Italia o dell'UIC,
provvede ad applicare le sanzioni con decreto
motivato.
3. Il decreto di applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 144, commi 3 e 4, è
pubblicato per estratto, entro il termine di
trenta giorni dalla data di notificazione, a
cura e spese della banca, della società o
dell'ente al quale appartengono i responsabili
delle violazioni, su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale, di cui uno economico. Il
decreto di applicazione delle altre sanzioni
previste nel presente titolo, emanato su
proposta della Banca d'Italia, è pubblicato, per
estratto, sul bollettino previsto dall'articolo
8.
4. Contro il decreto del Ministro del tesoro è
ammessa opposizione alla corte di appello di
Roma. L'opposizione deve essere notificata
all'autorità che ha proposto il provvedimento
nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del decreto impugnato e deve
essere depositato presso la cancelleria della
corte di appello entro trenta giorni dalla
notifica. L'autorità che ha proposto il
provvedimento trasmette alla corte di appello
gli atti ai quali il reclamo si riferisce, con
le sue osservazioni.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del
provvedimento. La corte di appello, se ricorrono
gravi motivi, può disporre la sospensione con
decreto motivato.
6. La corte di appello, su istanza delle parti,
fissa i termini per la presentazione di memorie
e documenti, nonché per consentire l'audizione
anche personale delle parti.
7. La corte di appello decide sull'opposizione
in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, con decreto motivato.
8. Copia del decreto è trasmessa, a cura della
cancelleria della corte di appello, all'autorità
che ha proposto il provvedimento, anche ai fini
della pubblicazione, per estratto, nel
bollettino previsto dall'articolo 8.
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal
presente titolo si provvede mediante ruolo
secondo i termini e le modalità previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23
settembre 1973, n. 602, come modificato dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
10. Le banche, le società o gli enti ai quali
appartengono i responsabili delle violazioni
rispondono, in solido con questi, del pagamento
della sanzione e delle spese di pubblicità
previste dal primo periodo del comma 3 e sono
tenuti a esercitare il regresso verso i
responsabili.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal presente titolo non si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689(123).
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Art. 146
(Vigilanza sui sistemi di pagamento)
1. La Banca d'Italia promuove il regolare
funzionamento dei sistemi di pagamento. A tal
fine essa può emanare disposizioni volte ad
assicurare sistemi di compensazione e di
pagamento efficienti e affidabili.
Art. 147
(Altri poteri delle autorità creditizie)
1. Le autorità creditizie continuano a
esercitare, nei confronti di tutte le banche che
operano nel territorio della Repubblica, i
poteri previsti dall'articolo 32, primo comma,
lettere d) ed f), e dall'articolo 35, secondo
comma, lettera b), del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141,
e successive modificazioni.
Art. 148
(Obbligazioni stanziabili)
... omissis ...(124)
Art. 149
(Banche popolari)
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20
marzo 1992 adeguano, entro cinque anni da tale
data, il valore nominale delle loro azioni a
quello stabilito dal comma 2 dell'articolo 29.
2. I soci delle banche popolari che alla data
del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale
sociale in misura compresa tra il limite
previsto dal comma 2 dell'articolo 30 e il
valore nominale di lire quindici milioni possono
continuare a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo i
consorzi economici a garanzia limitata esercenti
attività bancaria, devono trasformarsi in
società per azioni o in banca popolare ovvero
deliberare fusioni con banche da cui risultino
società per azioni o banche popolari. Le
deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le
modificazioni statutarie; quando, in relazione
all'oggetto delle modificazioni, gli statuti
prevedono maggioranze differenziate, si applica
quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto
di recesso dei soci.
Art. 150
(Banche di credito cooperativo)
1. Le banche di credito cooperativo costituite
anteriormente al 1 gennaio 1993 possono
mantenere l'originaria denominazione purché
integrata dall'espressione «credito
cooperativo».
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano
a quanto previsto dagli articoli 33, comma 1,
34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del presente
decreto legislativo entro il 1[ gennaio 1997. Le
relative modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze previste dagli
statuti per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite
prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad
adeguarsi alle prescrizioni dell'articolo 33,
comma 4, relative al limite minimo del valore
nominale delle azioni.
4. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal
comma 9 dell'articolo 42 del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 481, è sostituito dal
seguente: «3. Alle banche di credito cooperativo
si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14,
comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2,
della presente legge.».
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per
il graduale rispetto dell'obbligo previsto
dall'articolo 35, comma 1, alle banche di
credito cooperativo che, a fine esercizio 1992,
abbiano in essere impieghi a non soci in misura
eccedente quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall'articolo 37 si
applicano a decorrere dall'approvazione del
bilancio relativo all'esercizio 1993. Le
relative modificazioni statutarie sono
deliberate con le maggioranze previste dagli
statuti per le deliberazioni dell'assemblea
ordinaria.
Art. 151
(Banche pubbliche residue)
1. L'operatività, l'organizzazione e il
funzionamento delle banche pubbliche residue
sono disciplinati dal presente decreto
legislativo, dagli statuti e dalle altre norme
in questi richiamate.
Art. 152
(Casse comunali di credito agrario e Monti di
credito su pegno di seconda categoria)
1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di
credito agrario e i monti di credito su pegno di
seconda categoria che non raccolgono risparmio
tra il pubblico devono assumere iniziative che
portino alla cessazione dell'esercizio
dell'attività creditizia ovvero alla estinzione
degli enti stessi. Trascorso tale termine le
casse e i monti che non abbiano provveduto sono
posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal
comma 1, i monti di seconda categoria che non
raccolgono risparmio tra il pubblico continuano
a esercitare l'attività di credito su pegno. A
tali enti si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del presente decreto
legislativo.
Art. 153
(Disposizioni relative a particolari operazioni
di credito)
1. Fino all'emanazione delle disposizioni della
Banca d'Italia previste dall'articolo 38, comma
2, continua ad applicarsi in materia la
disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle
fondiarie, ancorché abrogate, continuano a
essere applicate alle cartelle in circolazione,
a eccezione delle norme che prevedono interventi
della Banca d'Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare
operazioni di credito agrario continuano a
esercitarlo con le limitazioni previste nei
rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e regionali sono
richiamate le disposizioni del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito con modificazioni dalla legge 5
luglio 1928, n. 1760, e del decreto ministeriale
23 gennaio 1928, e successive modificazioni e
integrazioni, dette disposizioni continuano a
integrare le norme suddette che a esse fanno
riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni
previste dall'articolo 47 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia di
assegnazione e gestione di fondi pubblici di
agevolazione creditizia.
Art. 154
(Fondo interbancario di garanzia)
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla
sezione di garanzia per il credito peschereccio,
previsti dall'articolo 45, si applicano le
disposizioni dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 601.
Art. 155
(Soggetti operanti nel settore finanziario)
1. I soggetti che esercitano le attività
previste dall'articolo 106, comma 1, si adeguano
alle disposizioni del comma 2 e del comma 3,
lettera b), del medesimo articolo entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'articolo 107 trova applicazione anche nei
confronti delle società finanziarie per
l'innovazione e lo sviluppo previste
dall'articolo 2 della legge 5 ottobre 1991, n.
317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal
terzo comma dell'articolo 32 della legge 10
maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle
disposizioni dell'articolo 106.
4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di
primo e di secondo grado, anche costituiti sotto
forma di società cooperativa o consortile,
previsti dagli articoli 29, comma 1, della legge
5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'articolo 106, comma 1. A essi non si
applicano il titolo V del presente decreto
legislativo e gli articoli 2, 3 e 4 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari(125).
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attività di cambiavalute, consistente nella
negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in
valuta, sono iscritti in un'apposita sezione
dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106,
comma 6, 108, 109, con esclusivo riferimento ai
requisiti di onorabilità, e 111. L'iscrizione
nella sezione non abilita a effettuare le altre
operazioni riservate agli intermediari
finanziari. Il Ministro del tesoro, sentiti la
Banca d'Italia e l'UIC, emana disposizioni
applicative del presente comma individuando, in
particolare, le attività che possono essere
esercitate congiuntamente con quella di
cambiavalute. Il Ministro del tesoro detta
altresì norme transitorie dirette a disciplinare
le abilitazioni già concesse ai cambiavalute ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197(126).
6. I soggetti diversi dalle banche, già operanti
alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i quali, senza fine di lucro,
raccolgono tradizionalmente in ambito locale
somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la
propria attività, in considerazione del
carattere marginale della stessa, nel rispetto
delle modalità operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR(127).
Art. 156
(Modifica di disposizioni legislative)
1. L'articolo 10 del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito
dal seguente:
«Art. 10 - (Doveri del collegio sindacale)
1. Ferme le disposizioni del codice civile e
delle leggi speciali, i sindaci degli
intermediari di cui all'articolo 4 vigilano
sull'osservanza delle norme contenute nel
presente decreto. Gli accertamenti e le
contestazioni del collegio sindacale concernenti
violazioni delle norme di cui al capo I del
presente decreto sono trasmessi in copia entro
dieci giorni al Ministro del tesoro. L'omessa
trasmissione è punita con la reclusione fino a
un anno e con la multa da lire duecentomila a
lire due milioni.»
2. La lettera c) dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita
dalla seguente:
«c) il cessionario è una banca o un
intermediario finanziario disciplinato dal testo
unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia emanato ai sensi dell'articolo 25,
comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.»
3. L'articolo 11, secondo comma, della legge 12
giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente:
«Per l'inosservanza delle norme contenute
nell'articolo 9, primo comma, è applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'articolo 144, comma 1, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'articolo 25, comma 2,
della legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica
l'articolo 145 del medesimo testo unico.»
4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, è sostituito dal seguente:
"Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati
entro trenta giorni dalla scadenza del prestito
sono venduti all'asta pubblica secondo le norme
contenute negli articoli 529 e seguenti del
codice di procedura civile, ovvero con altro
provvedimento proposto dall'agente e approvato
dall'autorità di pubblica sicurezza"(128).
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, è sostituito dal seguente:
"3. Le banche e gli altri intermediari
finanziari effettuano le operazioni valutarie e
in cambi nel rispetto delle norme che li
disciplinano"(129).
6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è sostituito dal seguente:
"Articolo 58 (Obbligazioni delle società
cooperative).
- 1. Le società cooperative emittenti
obbligazioni ai sensi dell'articolo 11 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
sono sottoposte alle disposizioni degli articoli
2411 e seguenti del codice civile e, ove ne
ricorrano i presupposti, all'obbligo di
certificazione secondo le modalità previste
dall'articolo 15, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto
dagli articoli 114 e 115 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili
con la legislazione cooperativa"(130).
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26
novembre 1993, n. 489, le parole: "sentita la
Banca d'Italia" sono soppresse(131).
Art. 157
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 1 - (Ambito d'applicazione)
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge
23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei
gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario
previsti dal titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia emanato
ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge
19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società
esercenti altre attività finanziarie indicate
nell'articolo 59, comma 1, lettera b), dello
stesso testo unico.
2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai
soggetti previsti nel comma 1, lettera e),
stabilisce criteri di esclusione
dall'applicazione del presente decreto con
particolare riguardo all'incidenza dell'attività
di carattere finanziario su quella
complessivamente svolta, ai soggetti nei cui
confronti l'attività è esercitata, alla
composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e
tecniche di redazione disomogenei ai fini della
predisposizione del bilancio consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attività di
assunzione di partecipazioni al fine di
successivi smobilizzi è in ogni caso considerata
attività finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i
soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti
creditizi e finanziari.
5. Per le società disciplinate dalla legge 2
gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal
presente decreto sono attuate, avuto riguardo
alla specialità della disciplina della legge
stessa, con disposizioni emanate dalla Banca
d'Italia d'intesa con la Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB).»
2. L'articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
«3. Ai fini del presente decreto il controllo
ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 59,
comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia.»
3. L'articolo 5 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 5 - (Poteri delle autorità)
1. Gli enti creditizi e finanziari si attengono
alle disposizioni che la Banca d'Italia emana
relativamente alle forme tecniche, su base
individuale e su base consolidata, dei bilanci e
delle situazioni dei conti destinate al pubblico
nonché alle modalità e ai termini della
pubblicazione delle situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono
esercitati anche per le modifiche, le
integrazioni e gli aggiornamenti delle forme
tecniche stabilite dal presente decreto nonché
per l'adeguamento della disciplina nazionale
all'evolversi della disciplina, dei principi e
degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore
finanziario iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, le
istruzioni della Banca d'Italia sono emanate
d'intesa con la CONSOB. Per le società previste
dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni
della Banca d'Italia sono emanate sentita la
CONSOB. Per le società previste dalla legge 2
gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate
dalla Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB,
tenendo conto della specialità della disciplina
della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri
previsti dal presente articolo sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.»
4. L'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
«3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in
ogni caso alle società e agli enti finanziari
che rientrano nei gruppi bancari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.»
5. L'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
«1. In alternativa a quanto disposto
dall'articolo 18, le partecipazioni in imprese
controllate e quelle sulle quali è esercitata
un'influenza notevole possono essere valutate,
con riferimento a una o a più tra dette imprese,
secondo il metodo indicato nel presente
articolo. Si ha influenza notevole quando
l'impresa partecipante disponga di almeno un
quinto dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria della partecipata.»
6. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 23,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
è sostituita dalla seguente:
«b) l'elenco delle imprese controllate e di
quelle sottoposte a influenza notevole ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, possedute
direttamente o per il tramite di società
fiduciaria o per interposta persona, indicando
per ciascuna la denominazione, la sede,
l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota
posseduta, il valore attribuito in bilancio;»
7. L'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
8. L'articolo 25 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Impresa capogruppo)
1. Agli effetti dell'articolo 24 è impresa
capogruppo:
a) l'ente creditizio o la società finanziaria
capogruppo di un gruppo bancario iscritto
nell'albo previsto dall'articolo 64 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia; comma 1, lettere a) e b), e che non
sia a sua volta controllato da enti creditizi e
finanziari tenuti alla redazione del bilancio
consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli
enti e le società che abbiano emesso titoli
quotati in borsa.»
9. L'articolo 26, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
10. L'articolo 26, comma 5, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito
dal seguente:
«5. Le imprese capogruppo di cui all'articolo 25
che operino anche secondo una direzione unitaria
ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente
articolo sono tenute alla redazione del bilancio
consolidato esclusivamente in base al comma 4,
salvo che si tratti delle banche e delle società
finanziarie capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo previsto dall'articolo 64 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia. Restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le società che abbiano
emesso titoli quotati in borsa.»
11. L'articolo 27, comma 3, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.
12. L'articolo 28 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 28 - (Imprese incluse nel consolidamento)
1. Sono incluse nel consolidamento l'impresa
capogruppo o le imprese che operano secondo una
direzione unitaria e le imprese controllate,
ovunque costituite, purché queste ultime
appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o
prevalente, attività strumentale, come definita
dall'articolo 59, comma 1, lettera c), del testo
unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia. 2. L'ente creditizio o la società
finanziaria capogruppo di un gruppo bancario
iscritto nell'albo previsto dall'articolo 64 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia include nel consolidamento le imprese
che compongono il gruppo stesso.»
13. L'articolo 45 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 45 - (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Per la violazione dell'articolo 3 del capo I;
delle disposizioni del capo II, sezioni I, II,
III e V; delle disposizioni del capo III,
sezioni II e IV; dell'articolo 41 del capo IV;
degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V,
nonché degli atti di cui all'articolo 5 è
applicabile la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire quindici milioni a lire
novanta milioni nei confronti dei soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo in enti creditizi e finanziari.
2. Si applica l'articolo 145 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3.
Con riferimento ai soggetti previsti
nell'articolo 1, comma 1, lettera e), i commi 1
e 2 del presente articolo si applicano solo a
quelli iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
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