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LEGGE
675/96 - TUTELA DELLA PRIVACY
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalita' e definizioni
1. La presente legge garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla
riservatezza e all'identità personale;
garantisce altresì i diritti delle persone
giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di
dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti, organizzato secondo
una pluralità di criteri determinati tali da
facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, concernenti la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica,
ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono le decisioni in ordine alle
finalità ed alle modalità del trattamento di
dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal titolare al trattamento di dati
personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la
persona giuridica, l'ente o l'associazione cui
si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati
diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o
a seguito di trattamento, non può essere
associato ad un interessato identificato o
identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati
personali con sospensione temporanea di ogni
altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi
dell'articolo 30.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. La presente legge si applica al trattamento
di dati personali da chiunque effettuato nel
territorio dello Stato.
1-bis.1 La presente legge si applica anche al
trattamento di dati personali effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all’Unione europea e impiega,
per il trattamento, mezzi situati nel territorio
dello Stato anche diversi da quelli elettronici
o comunque automatizzati, salvo che essi siano
utilizzati solo ai fini di transito nel
territorio dell’Unione europea.
1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il
titolare stabilito nel territorio di un Paese
non appartenente all’Unione europea deve
designare ai fini dell’applicazione della
presente legge un proprio rappresentante
stabilito nel territorio dello Stato.
1 Commi aggiunti dall’art. 1, comma 2, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
Art. 3. Trattamento di dati per fini
esclusivamente personali
1. Il trattamento di dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della
presente legge, sempreché i dati non siano
destinati ad una comunicazione sistematica o
alla diffusione.
2.2 Al trattamento di cui al comma 1 si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema
di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15,
nonché l’articolo 18.
2 Comma così modificato dall’art. 2, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito
pubblico
1. La presente legge non si applica al
trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.
121, come modificato dall'articolo 43, comma 1,
della presente legge, ovvero sui dati destinati
a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù
dell'accordo di adesione alla Convenzione di
applicazione dell'Accordo di Schengen, reso
esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui
dati coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario
giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo
del codice di procedura penale e al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive
modificazioni, o, in base alla legge,
nell'ambito del servizio dei carichi pendenti
nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3,
del codice di procedura penale o, per ragioni di
giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del
Consiglio superiore della magistratura e del
Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di
difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, in base ad espresse disposizioni di legge
che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano
in ogni caso le disposizioni di cui agli
articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e
36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di
cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni
di cui agli articoli 7 e 34.
Art. 5. Trattamento di dati svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici
1. Il trattamento di dati personali svolto senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati è soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento
effettuato con l'ausilio di tali mezzi.
Art. 6. Trattamento di dati detenuti all'estero
1. Il trattamento nel territorio dello Stato di
dati personali detenuti all'estero è soggetto
alle disposizioni della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste
in un trasferimento di dati personali fuori dal
territorio nazionale si applicano in ogni caso
le disposizioni dell'articolo 28.
CAPO II - OBBLIGHI PER
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7. Notificazione
1.4 Il titolare che intenda procedere ad un
trattamento di dati personali soggetto al campo
di applicazione della presente legge è tenuto a
darne notificazione al Garante se il
trattamento, in ragione delle relative modalità
o della natura dei dati personali, sia
suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e
alle libertà dell’interessato, e nei soli casi e
con le modalità individuati con il regolamento
di cui all’articolo 33, comma 3.
2.5 La notificazione è effettuata
preventivamente ed una sola volta, a mezzo di
lettera raccomandata ovvero con altro mezzo
idoneo a certificarne la ricezione, a
prescindere dal numero delle operazioni da
svolgere, nonché dalla durata del trattamento e
può riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate. Una nuova notificazione è
richiesta solo se muta taluno degli elementi che
devono essere indicati e deve precedere
l'effettuazione della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal
notificante e dal responsabile del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono
custoditi e le categorie di interessati cui i
dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei
dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi
non appartenenti all’Unione europea o, qualora
riguardino taluno dei dati di cui agli articoli
22 e 24, fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di
valutare l’adeguatezza delle misure tecniche ed
organizzative adottate per la sicurezza dei
dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle
banche di dati cui si riferisce il trattamento,
nonché l'eventuale connessione con altri
trattamenti o banche di dati, anche fuori del
territorio nazionale;
h)6 il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del rappresentante del titolare nel territorio
dello Stato e di almeno un responsabile, da
indicare nel soggetto eventualmente designato ai
fini di cui all’articolo 13; in mancanza di tale
indicazione si considera responsabile il
notificante;
i) la qualità e la legittimazione del
notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono
essere annotati nel registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché
coloro che devono fornire le informazioni di cui
all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge
29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura,
possono effettuare la notificazione per il
tramite di queste ultime, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli
artigiani possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive
rappresentanze di categoria; gli iscritti agli
albi professionali anche per il tramite dei
rispettivi ordini professionali. Resta in ogni
caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis.7 La notificazione in forma semplificata
può non contenere taluno degli elementi di cui
al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati
dal Garante ai sensi del regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, quando il trattamento
è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, sulla base di espressa
disposizione di legge ai sensi degli articoli
22, comma 3 e 24, ovvero del provvedimento di
cui al medesimo articolo 24;
b) nell’esercizio della professione di
giornalista e per l’esclusivo perseguimento
delle relative finalità, ovvero dai soggetti
indicati nel comma 4-bis dell’articolo 25, nel
rispetto del codice di deontologia di cui al
medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, ai soli
fini e con le modalità strettamente collegate
all’organizzazione interna dell’attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati
non registrati in una banca di dati e diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24;
c-bis)8 per scopi storici, di ricerca
scientifica e di statistica in conformità alle
leggi, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5-ter.7 Fuori dei casi di cui all’articolo 4, il
trattamento non è soggetto a notificazione
quando:
a) è necessario per l’assolvimento di un compito
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria, relativamente a dati
diversi da quelli indicati negli articoli 22 e
24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti
e le modalità di cui all’articolo 20, comma 1,
lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di
gestione del protocollo, relativamente ai dati
necessari per la classificazione della
corrispondenza inviata per fini diversi da
quelli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
e), con particolare riferimento alle generalità
e ai recapiti degli interessati, alla loro
qualifica e all’organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non
destinate alla diffusione, utilizzate unicamente
per ragioni d’ufficio e di lavoro e comunque per
fini diversi da quelli di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all’adempimento di
specifici obblighi contabili, retributivi,
previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è
effettuato con riferimento alle sole categorie
di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione e diffusione strettamente
collegate a tale adempimento, conservando i dati
non oltre il periodo necessario all’adempimento
medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma
5-bis, lettera b), da liberi professionisti
iscritti in albi o elenchi professionali, per le
sole finalità strettamente collegate
all’adempimento di specifiche prestazioni e
fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui
all’articolo 2083 del codice civile per le sole
finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell’attività professionale esercitata, e
limitatamente alle categorie di dati, di
interessati, di destinatari della comunicazione
e diffusione e al periodo di conservazione dei
dati necessari per il perseguimento delle
finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi
professionali in conformità alle leggi e ai
regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità
dell’ordinaria gestione di biblioteche, musei e
mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di
iniziative culturali o sportive o per la
formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni,
comitati anche a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ovvero da loro organismi
rappresentativi, istituiti per scopi non di
lucro e per il perseguimento di finalità lecite,
relativamente a dati inerenti agli associati e
ai soggetti che in relazione a tali finalità
hanno contatti regolari con l’associazione, la
fondazione, il comitato o l’organismo, fermi
restando gli obblighi di informativa degli
interessati e di acquisizione del consenso, ove
necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel
rispetto delle autorizzazioni e delle
prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e
23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione
occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero, nel rispetto del
codice di deontologia di cui all’articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o
comunque automatizzati, per la redazione di
periodici o pubblicazioni aventi finalità di
informazione giuridica, relativamente a dati
desunti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive
finalità di raccolta di adesioni a proposte di
legge d’iniziativa popolare, a richieste di
referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all’amministrazione
dei condomini di cui all’articolo 1117 e
seguenti del codice civile, limitatamente alle
categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione necessarie per
l’amministrazione dei beni comuni, conservando i
dati non oltre il periodo necessario per la
tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis)9 è compreso nel programma statistico
nazionale o in atti di programmazione statistica
previsti dalla legge ed è effettuato in
conformità alle leggi, ai regolamenti, alla
normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 31.
5-quater. 7 Il titolare si può avvalere della
notificazione semplificata o dell’esonero di cui
ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il
trattamento riguardi unicamente le finalità, le
categorie di dati, di interessati e di
destinatari della comunicazione e diffusione,
individuate, unitamente al periodo di
conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis
e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e
5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di
legge o di regolamento o dalla normativa
comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b),
dal codice di deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le
autorizzazioni rilasciate con le modalità
previste dall’articolo 41, comma 7, ovvero, per
i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. 7 Il titolare che si avvale
dell’esonero di cui al comma 5-ter deve fornire
gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne
faccia richiesta.
3 Per quanto concerne il presente articolo, si
rammenta che l’art. 3, comma 4, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue: “Le
disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4,
5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13,
comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31
dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere
dalla data di entrata in vigore delle modifiche
apportate al regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3, della medesima legge in applicazione
del comma 1 del presente articolo.”
4 Comma così modificato dall’art. 3, comma 1,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
5 Comma così modificato dall’art. 3, comma 2,
d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
6 Lettera così modificata dall’art. 3, comma 3,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all’art.
24, comma 1, di quest’ultimo d.lg., la
disposizione in oggetto si applica a decorrere
dal 1 marzo 2002.
7 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28
luglio 1997, n. 255.
8 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett.
a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
9 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett.
b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
Art. 8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere
nominato tra soggetti che per esperienza,
capacità ed affidabilità forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento
attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative,
possono essere designati responsabili più
soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono
essere analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono
elaborare i dati personali ai quali hanno
accesso attenendosi alle istruzioni del titolare
o del responsabile.
CAPO III - TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9. Modalità di raccolta e requisiti dei
dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini non
incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto
alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta
l'identificazione dell'interessato per un
periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis.10 Il trattamento di dati personali per
scopi storici, di ricerca scientifica o di
statistica è compatibile con gli scopi per i
quali i dati sono raccolti o successivamente
trattati e può essere effettuato anche oltre il
periodo necessario a questi ultimi scopi.
10 Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
Art. 10. Informazioni rese al momento della
raccolta
1.11 L'interessato o la persona presso la quale
sono raccolti i dati personali devono essere
previamente informati oralmente o per iscritto
circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui
sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di
rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati possono essere comunicati e
l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f)12 il nome, la denominazione o la ragione
sociale e il domicilio, la residenza o la sede
del titolare, del suo rappresentante nel
territorio dello Stato e di almeno un
responsabile, da indicare nel soggetto
eventualmente designato ai fini di cui
all’articolo 13, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali
è altrimenti conoscibile in modo agevole
l’elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non
comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche
ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1,
lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti
presso l’interessato, l’informativa di cui al
comma 1 è data al medesimo interessato all’atto
della registrazione dei dati o, qualora sia
prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
4.13 La disposizione di cui al comma 3 non si
applica quando l’informativa all’interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante
dichiari manifestamente sproporzionati rispetto
al diritto tutelato, ovvero si rivela, a
giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel
caso in cui i dati sono trattati in base ad un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i
dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro
perseguimento.
11 Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 9
maggio 1997, n. 123.
12 Lettera così modificata dall’art. 4, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467. In base all’art. 24,
comma 1, di quest’ultimo d.lg., la disposizione
in oggetto si applica a decorrere dal 1 marzo
2002.
13 Comma così modificato dall’art. 19, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
CAPO III - TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL
TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di
privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente, in forma specifica e
documentata per iscritto, e se sono state rese
all'interessato le informazioni di cui
all'articolo 10.
Art. 12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il
trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad
un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)14 è necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un
obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque;
d)15 è finalizzato unicamente a scopi di ricerca
scientifica o di statistica ed è effettuato nel
rispetto dei codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e)16 è effettuato nell'esercizio della
professione di giornalista e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità. In tale
caso, si applica il codice di deontologia di cui
all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di
attività economiche raccolti anche ai fini
indicati nell’articolo 13, comma 1, lettera e),
nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere;
h)17 è necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
h-bis)18 è necessario, nei casi individuati dal
Garante sulla base dei principi sanciti dalla
legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo
interesse dell’interessato.
14 Lettera così modificata dall’art. 5, comma 1,
d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
15 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
16 Lettera così modificata dall'art. 12, comma
1, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
17 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
18 Lettera inserita dall’art. 5, comma 2, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell’art. 24,
comma 2, di quest’ultimo decreto, “I
provvedimenti attuativi delle disposizioni di
cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati,
in sede di prima applicazione del presente
decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal
1 ottobre 2002.”
Art. 13. Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali
l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1,
lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma
intelligibile dei medesimi dati e della loro
origine, nonché della logica e delle finalità su
cui si basa il trattamento; la richiesta può
essere rinnovata, salva l'esistenza di
giustificati motivi, con intervallo non minore
di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei
dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai
numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano,
previsto a fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale
interattiva e di essere informato dal titolare,
non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1,
lettera c), numero 1), può essere chiesto
all'interessato, ove non risulti confermata
l’esistenza di dati che lo riguardano, un
contributo spese, non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le modalità
ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati
personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chiunque vi abbia
interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1
l'interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di
giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
Art. 14. Limiti all'esercizio dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1,
lettere c) e d), non possono essere esercitati
nei confronti dei trattamenti di dati personali
raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge
31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
72, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta
istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti
pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti la politica monetaria e valutaria, il
sistema dei pagamenti, il controllo degli
intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari nonché la tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera
h), limitatamente al periodo durante il quale
potrebbe derivarne pregiudizio per lo
svolgimento delle investigazioni o per
l’esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h);
e-bis)19 da fornitori di servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico,
limitatamente ai dati personali identificativi
di chiamate telefoniche entranti, salvo che
possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche
su segnalazione dell'interessato ai sensi
dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i
necessari accertamenti nei modi di cui
all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le
necessarie modificazioni ed integrazioni,
verificandone l'attuazione.
19 Lettera inserita dall’art. 6, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI
DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA’ DEI DATI E
RISARCIMENTO DEL DANNO
Art. 15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento
devono essere custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle
specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione
di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in
via preventiva sono individuate con regolamento
emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro di grazia e giustizia, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono
adeguate, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e successivamente
con cadenza almeno biennale, con successivi
regolamenti emanati con le modalità di cui al
medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione
tecnica del settore e all'esperienza maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati
trattati dagli organismi di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri con
l’osservanza delle norme che regolano la
materia.
Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa,
del trattamento dei dati, il titolare deve
notificare preventivamente al Garante la loro
destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad
un trattamento per finalità analoghe agli scopi
per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali
e non destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione;
c-bis)20 conservati o ceduti ad altro titolare,
per scopi storici, di ricerca scientifica e di
statistica, in conformità alla legge, ai
regolamenti, alla normativa comunitaria e ai
codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto
previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre
disposizioni di legge in materia di trattamento
dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi
dell’articolo 39, comma 1.
20 Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281.
Art. 17. Limiti all'utilizzabilità di dati
personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o
amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di
dati personali volto a definire il profilo o la
personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo
di decisione adottata sulla base del trattamento
di cui al comma 1 del presente articolo, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d),
salvo che la decisione sia stata adottata in
occasione della conclusione o dell’esecuzione di
un contratto, in accoglimento di una proposta
dell’interessato o sulla base di adeguate
garanzie individuate dalla legge.
Art. 18. Danni cagionati per effetto del
trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto
del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del
codice civile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art. 19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza
dei dati personali da parte delle persone
incaricate per iscritto di compiere le
operazioni del trattamento dal titolare o dal
responsabile, e che operano sotto la loro
diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la
diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di privati e di enti pubblici
economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis)21 qualora siano necessarie per
l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale è parte l'interessato o per
l’esecuzione di misure precontrattuali adottate
su richiesta di quest'ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la
loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
d)22 nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Restano fermi i limiti
del diritto di cronaca posti a tutela della
riservatezza ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico. Si applica inoltre il codice di
deontologia di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di
attività economiche, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l’interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d’intendere
o di volere;
g)23 limitatamente alla comunicazione, qualora
questa sia necessaria ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, nel rispetto della normativa di cui
alla lettera e) del presente comma, sempre che i
dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando
questa sia effettuata nell’ambito dei gruppi
bancari di cui all’articolo 60 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia
approvato con decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonché tra società controllate e
società collegate ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, i cui trattamenti con
finalità correlate sono stati notificati ai
sensi dell’articolo 7, comma 2, per il
perseguimento delle medesime finalità per le
quali i dati sono stati raccolti;
h-bis)24 limitatamente alla comunicazione,
quando questa sia necessaria, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo
interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, qualora non prevalgano i
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o
un legittimo interesse dell’interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, si applicano le
disposizioni dell'articolo 27.
21 Lettera inserita dall’art. 7, comma 1, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
22 Lettera così modificata dall'art. 12, comma
2, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
23 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
24 Lettera inserita dall’art. 7, comma 2, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione
di dati personali per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione di cui all'articolo
7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la
diffusione di dati personali dei quali sia stata
ordinata la cancellazione, ovvero quando sia
decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di
taluno dei dati relativi a singoli soggetti, od
a categorie di soggetti, quando la diffusione si
pone in contrasto con rilevanti interessi della
collettività. Contro il divieto può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29,
commi 6 e 7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati
sono comunque permesse:
a)25 qualora siano necessarie per finalità di
ricerca scientifica o di statistica e siano
effettuate nel rispetto dei codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai
sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e),
per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati, con l'osservanza delle
norme che regolano la materia.
25 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO IV - TRATTAMENTO
DI DATI PARTICOLARI
Art. 22. Dati sensibili
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono
essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante.
1-bis.27 Il comma 1 non si applica ai dati
relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano
regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché
relativi ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime
confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché
i dati non siano comunicati o diffusi fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati.
1-ter.28 Il comma 1 non si applica, altresì, ai
dati riguardanti l’adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di
categoria ad altre associazioni, organizzazioni
o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata
sulla richiesta di autorizzazione entro trenta
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche
sulla base di eventuali verifiche, il Garante
può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3.29 Il trattamento dei dati indicati al comma 1
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti
pubblici economici, è consentito solo se
autorizzato da espressa disposizione di legge,
nella quale siano specificati i dati che possono
essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite. In mancanza di espressa disposizione
di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti
legislativi di modificazione ed integrazione
della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante, nelle
more della specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono rilevanti finalità di interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi del comma 2, il
trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis.30 Nei casi in cui è specificata, a norma
del comma 3, la finalità di rilevante interesse
pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati
e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici,
in applicazione di quanto previsto dalla
presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676,
in materia di dati sensibili, identificano e
rendono pubblici, secondo i rispettivi
ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione
alle finalità perseguite nei singoli casi,
aggiornando tale identificazione periodicamente.
4.31 I dati personali indicati al comma 1
possono essere oggetto di trattamento previa
autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi
compresi partiti e movimenti politici,
confessioni e comunità religiose, per il
perseguimento di fnalità lecite, relativamente
ai dati personali degli aderenti o dei soggetti
che in relazione a tali finalità hanno contatti
regolari con l’associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati o diffusi
fuori del relativo ambito e l’ente,
l’associazione o l’organismo determinino idonee
garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l’interessato non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità d’intendere
o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o,
comunque, per far valere o difendere in sede
giudiziaria un diritto, di rango pari a quello
dell’interessato quando i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Il Garante
prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 2 e promuove la sottoscrizione di un
apposito codice di deontologia e di buona
condotta secondo le modalità di cui all'articolo
31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 43, comma 2.
26 Per quanto concerne il presente articolo, si
richiama l'attenzione sul disposto dell'Articolo
17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11 maggio
1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative
della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici".
27 Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11
maggio 1999, n. 135.
28 Comma inserito dall’art. 8, comma 1, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
29 Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2,
d.lg. 11 maggio 1999, n. 135.
30 Comma inserito dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11
maggio 1999, n. 135.
31 Comma così sostituito dall’art. 8, comma 2,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Si ricorda, a
proposito di questo comma, quanto previsto
dall’art. 24, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001,
n. 467: “In sede di prima applicazione della
disposizione di cui alla lettera a) del comma 4
dell’articolo 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, introdotta dall’articolo 8 del presente
decreto, le garanzie previste nella medesima
lettera a) sono determinate dall’associazione,
dall’ente o dall’organismo entro il 30 giugno
2002.”
Art. 23. Dati inerenti alla salute
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli
organismi sanitari pubblici possono, anche senza
l'autorizzazione del Garante, trattare i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute,
limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità
di tutela dell'incolumità fisica e della salute
dell’interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in
mancanza del consenso dell’interessato, il
trattamento può avvenire previa autorizzazione
del Garante.
1-bis.33 Con decreto del Ministro della sanità
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e il Garante, sono individuate
modalità semplificate per le informative di cui
all'articolo 10 e per la prestazione del
consenso nei confronti di organismi sanitari
pubblici, di organismi sanitari e di esercenti
le professioni sanitarie convenzionati o
accreditati dal Servizio sanitario nazionale,
nonché per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) previsione di informative effettuate da un
unico soggetto, in particolare da parte del
medico di medicina generale scelto
dall'interessato, per conto di più titolari di
trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di
trattamento, del consenso prestato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, per conto di più
titolari di trattamento, anche con riguardo alla
richiesta di prestazioni specialistiche, alla
prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati
da parte del medico di medicina generale
detenuti da altri titolari, e alla pluralità di
prestazioni mediche effettuate da un medesimo
titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei
quali, anche per effetto delle situazioni
indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il
consenso possono intervenire successivamente
alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del
comma 2 del presente articolo ai professionisti
sanitari, diversi dai medici, che intrattengono
rapporti diretti con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che
nell'organizzazione dei servizi e delle
prestazioni sia garantito il rispetto dei
diritti di cui all'articolo 1.
1-ter.33 Il decreto di cui al comma 1 disciplina
anche quanto previsto dall'articolo 22, comma
3-bis, della legge.
1-quater.33 In caso di incapacità di agire,
ovvero di impossibilità fisica o di incapacità
di intendere o di volere, il consenso al
trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato
di salute è validamente manifestato nei
confronti di esercenti le professioni sanitarie
e di organismi sanitari, rispettivamente, da chi
esercita legalmente la potestà ovvero da un
familiare, da un prossimo congiunto, da un
convivente, o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimori.
2.34 I dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute possono essere resi noti
all'interessato o ai soggetti di cui al comma
1-ter solo per il tramite di un medico designato
dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è
rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza,
sentito il Consiglio superiore di sanità. E’
vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre
i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute è vietata, salvo nel caso in cui
sia necessaria per finalità di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con
l'osservanza delle norme che regolano la
materia.
32 Si richiama l'attenzione sul disposto
dell'art. 17 ("Tutela della salute") del d.lg.
11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sul trattamento di dati sensibili da parte
dei soggetti pubblici".
33 Commi inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30
luglio 1999, n. 282.
34 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2,
d.lg. 30 luglio 1999, n. 282.
Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui
all'articolo 686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686,
commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di
procedura penale, è ammesso soltanto se
autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e le
precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis. Altri dati particolari
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di
cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi
specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità
dell’interessato, in relazione alla natura dei
dati o alle modalità del trattamento o agli
effetti che può determinare, è ammesso nel
rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell’interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma
1 sono prescritti dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge nell’ambito di una
verifica preliminare all’inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, sulla
base di un eventuale interpello del titolare.
35 Articolo inserito dall’art. 9, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell’art. 24,
comma 2, di quest’ultimo decreto, “I
provvedimenti attuativi delle disposizioni di
cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati,
in sede di prima applicazione del presente
decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal
1 ottobre 2002.”
Art. 25. Trattamento di dati particolari
nell'esercizio della professione di giornalista
1.36 Le disposizioni relative al consenso
dell'interessato e all'autorizzazione del
Garante, nonché il limite previsto dall'articolo
24,non si applicano quando il trattamento dei
dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista
e per l'esclusivo perseguimento delle relative
finalità. Il giornalista rispetta i limiti del
diritto di cronaca, in particolare quello
dell'essenzialità dell'informazione riguardo a
fatti di interesse pubblico, ferma restando la
possibilità di trattare i dati relativi a
circostanze o fatti resi noti direttamente
dall'interessato o attraverso i suoi
comportamenti in pubblico.
2.37 Il Garante promuove, nei modi di cui
all'articolo 31, comma 1, lettera h),
l'adozione, da parte del Consiglio nazionale
dell'ordine dei giornalisti, di un apposito
codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo
effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla
natura dei dati, in particolare per quanto
riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale. Nella fase di
formazione del codice, ovvero successivamente,
il Garante in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a
garanzia degli interessati, che il Consiglio è
tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene
efficace quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante
il codice di deontologia di cui al comma 2 non
sia stato adottato dal Consiglio nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, esso è adottato in
via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino
alla adozione di un diverso codice secondo la
procedura di cui al comma 2. In caso di
violazione delle prescrizioni contenute nel
codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1,
lettera l).
4.38 Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono
inserite, altresì, prescrizioni concernenti i
dati personali diversi da quelli indicati negli
articoli 22 e 24. Il codice può prevedere forme
semplificate per le informative di cui
all’articolo 10.
4-bis.39 Le disposizioni della presente legge
che attengono all’esercizio della professione di
giornalista si applicano anche ai trattamenti
effettuati dai soggetti iscritti nell’elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui
agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio
1963, n. 69, nonché ai trattamenti temporanei
finalizzati esclusivamente alla pubblicazione
occasionale di articoli, saggi e altre
manifestazioni del pensiero.
36 Comma così sostituito dall'art. 12, comma 3,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
37 Comma così modificato dall'art. 12, comma 4,
d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.
38 Comma così modificato dall'art. 2, comma 1,
d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
39 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9
maggio 1997, n. 123.
Art. 26. Dati concernenti persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del
trattamento di dati concernenti persone
giuridiche, enti o associazioni non sono
soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti
o associazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 28.
CAPO V -
TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti
pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il
trattamento di dati personali da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, nei
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
dei dati trattati sono ammesse quando siano
previste da norme di legge o di regolamento, o
risultino comunque necessarie per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali. In tale ultimo
caso deve esserne data previa comunicazione nei
modi di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 al
Garante che vieta, con provvedimento motivato,
la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati
personali da parte di soggetti pubblici a
privati o a enti pubblici economici sono ammesse
solo se previste da norme di legge o di
regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono attuati nel pieno rispetto delle
disposizioni della presente legge.
Art. 28. Trasferimento di dati personali
all'estero
1.40 Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio nazionale, con qualsiasi forma o
mezzo, di dati personali oggetto di trattamento
deve essere previamente notificato al Garante,
qualora sia diretto verso un Paese non
appartenente all’Unione europea e ricorra uno
dei casi individuati ai sensi dell’articolo 7,
comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo
quindici giorni dalla data della notificazione;
il termine è di venti giorni qualora il
trasferimento riguardi taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24.
3.41 Il trasferimento è vietato qualora
l’ordinamento dello Stato di destinazione o di
transito dei dati non assicuri un livello di
tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la
natura dei dati e le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito
qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio
consenso espresso ovvero, se il trasferimento
riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22
e 24, in forma scritta;
b)42 sia necessario per l'esecuzione di obblighi
derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di
quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore
dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un
interesse pubblico rilevante individuato con
legge o con regolamento, ovvero specificato ai
sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati ivi
previsti;
d)43 sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita
o dell'incolumità fisica dell'interessato o di
un terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
d’intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una
richiesta di accesso ai documenti
amministrativi, ovvero di una richiesta di
informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
g)44 sia autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un
contratto, ovvero individuate dalla Commissione
europea con le decisioni previste dagli articoli
25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis)45 il trattamento sia finalizzato
unicamente a scopi di ricerca scientifica o di
statistica e sia effettuato nel rispetto dei
codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del
presente articolo può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al trasferimento di dati personali
effettuato nell'esercizio della professione di
giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del
presente articolo è effettuata ai sensi
dell'articolo 7 ed è annotata in apposita
sezione del registro previsto dall'articolo 31,
comma 1, lettera a). La notificazione può essere
effettuata con un unico atto unitamente a quella
prevista dall’articolo 7.
40 Comma così modificato dall’art. 10, comma 1,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
41 Comma così modificato dall’art. 10, comma 2,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, che ha soppresso
in fine le parole “ovvero, se si tratta dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a
quello assicurato dall'ordinamento italiano.”
42 Lettera così modificata dall’art. 10, comma
3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
43 Lettera così modificata dall’art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
44 Lettera così modificata dall’art. 10, comma
4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
45 Lettera inserita dall'art. 4, comma 3, d.lg.
30 luglio 1999, n. 281.
CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE
Art. 29. Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1,
possono essere fatti valere dinanzi all'autorità
giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso
al Garante non può essere proposto qualora, per
il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia
stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine
esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed
irreparabile, il ricorso al Garante può essere
proposto solo dopo che siano decorsi cinque
giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del
ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda
dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il
titolare, il responsabile e l'interessato hanno
diritto di essere sentiti, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà
di presentare memorie o documenti. Il Garante
può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di
perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il
Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina
al titolare e al responsabile, con decisione
motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a
tutela dei diritti dell'interessato e assegnando
un termine per la loro adozione. Il
provvedimento è comunicato senza ritardo alle
parti interessate, a cura dell'ufficio del
Garante. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi trenta46 giorni dalla data di
presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il
Garante può disporre in via provvisoria il
blocco in tutto o in parte di taluno dei dati
ovvero l'immediata sospensione di una o più
operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i
successivi venti giorni, non è adottata la
decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile
unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il
rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione al
tribunale del luogo ove risiede il titolare,
entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento o dalla data del
rigetto tacito. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
6-bis.47 Il decorso dei termini previsti dai
commi 4, 5 e 6 è sospeso di diritto dal 1° al 30
agosto di ciascun anno e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
decorso abbia inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del
periodo medesimo. La sospensione non opera nei
casi in cui sussista il pregiudizio di cui al
comma 2 e non preclude l'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura
civile, anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato E), e può sospendere, a
richiesta, l'esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle
inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui
all'articolo 22, comma 1, o che riguardano,
comunque, l'applicazione della presente legge,
sono di competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche
nei casi di violazione dell'articolo 9.
46 Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1,
lett. a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281
47 Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett.
b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.
CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
48 [Denominazione così modificata dall'art. 3,
comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123]
Art. 30. Istituzione del Garante
1.49 E’ istituito il Garante per la protezione
dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da
quattro membri, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con
voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che
assicurino indipendenza e che siano esperti di
riconosciuta competenza delle materie del
diritto o dell’informatica, garantendo la
presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica
quattro anni e non possono essere confermati per
più di una volta; per tutta la durata
dell’incarico il presidente e i membri non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né
essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive.
5. All’atto dell’accettazione della nomina il
presidente e i membri sono collocati fuori ruolo
se dipendenti di pubbliche amministrazioni o
magistrati in attività di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi
dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato
fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai membri compete
un’indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennità di funzione
sono determinate, con il regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari
stanziamenti.
49 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1,
d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei
trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati
nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento e in conformità alla notificazione;
c)50 segnalare ai relativi titolari o
responsabili le modificazioni necessarie o
opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli
interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge
o di regolamento, e provvedere sui ricorsi
presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge
o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per
qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d’ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue
funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie
interessate, nell’osservanza del principio di
rappresentatività, la sottoscrizione di codici
di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l’esame di osservazioni di soggetti interessati
e contribuire a garantirne la diffusione e il
rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle
norme che regolano la materia e delle relative
finalità, nonché delle misure di sicurezza dei
dati di cui all’articolo 15;
l)51 vietare, in tutto o in parte, il
trattamento dei dati o disporne il blocco se il
trattamento risulta illecito o non corretto
anche per effetto della mancata adozione delle
misure necessarie di cui alla lettera c), oppure
quando, in considerazione della natura dei dati
o, comunque, delle modalità del trattamento o
degli effetti che esso può determinare, vi è il
concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di
provvedimenti normativi richiesti
dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione
sull’attività svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che è trasmessa al
Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel
capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale,
adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13
della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di
cui all’articolo 4 e verificare, anche su
richiesta dell’interessato, se rispondono ai
requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
ciascun ministro consultano il Garante all’atto
della predisposizione delle norme regolamentari
e degli atti amministrativi suscettibili di
incidere sulle materie disciplinate dalla
presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo, è tenuto nei modi di cui
all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un
anno dalla data della sua istituzione, il
Garante promuove opportune intese con le
province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la
consultazione del registro mediante almeno un
terminale dislocato su base provinciale,
preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le
relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera
l), del presente articolo, può essere proposta
opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e
7.
5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione cooperano tra
loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a
tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell’altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione
di argomenti di comune interesse iscritti
all’ordine del giorno; possono richiedere,
altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all’altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano
anche nei rapporti tra il Garante e le autorità
di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per
la radiodiffusione e l’editoria.
50 Lettera così modificata dall’art. 11, comma
1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
51 Lettera così modificata dall’art. 11, comma
2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 32. Accertamenti e controlli
1. Per l’espletamento dei propri compiti il
Garante può richiedere al responsabile, al
titolare, all’interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità
ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di
dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi
ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al
medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello
Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono
disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in
relazione al luogo dell’accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del
Garante, con decreto motivato; le relative
modalità di svolgimento sono individuate con il
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono
tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220
delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e
14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati
per il tramite di un membro designato dal
Garante. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il
Garante indica al titolare o al responsabile le
necessarie modificazioni ed integrazioni e ne
verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato
richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è
fornito in ogni caso un riscontro circa il
relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di
cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1°
aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall’articolo 42, comma 1, della presente legge,
o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono
delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il
membro designato può farsi assistere da
personale specializzato che è tenuto al segreto
ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i
documenti acquisiti sono custoditi secondo
modalità tali da assicurarne la segretezza e
sono conoscibili dal presidente e dai membri del
Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell’organo, da un numero
delimitato di addetti al relativo ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3. Per gli accertamenti relativi agli
organismi e ai dati di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b), il membro designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un
ufficio composto, in sede di prima applicazione
della presente legge,52 da dipendenti dello
Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso
il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto
di legge a quello prestato nelle rispettive
amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente è determinato, in misura non
superiore a quarantacinque unità, su proposta
del Garante medesimo, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica,
entro novanta giorni dalla data di elezione del
Garante. Il segretario generale può essere
scelto anche tra magistrati ordinari o
amministrativi.53
1-bis.54 E’ istituito il ruolo organico del
personale dipendente del Garante. Con proprio
regolamento il Garante definisce: a)
l’ordinamento delle carriere e le modalità del
reclutamento secondo le procedure previste
dall’articolo 36 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni; b) le modalità dell’inquadramento
in ruolo del personale in servizio alla data
dell’entrata in vigore del regolamento; c) il
trattamento giuridico ed economico del personale
secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni
dirigenziali, dall’articolo 19, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 29, come
sostituito dall’articolo 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e
organizzative. Il regolamento è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale. Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento
economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito
l’ottanta per cento del trattamento economico
del personale dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Per il periodo
intercorrente tra l’8 maggio 1997 e la data di
entrata in vigore del regolamento, resta ferma
l’indennità di cui all’articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991,
n. 231, corrisposta al personale in servizio.
Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata
in vigore del medesimo regolamento, è inoltre
corrisposta la differenza tra il nuovo
trattamento e la retribuzione già in godimento
maggiorata della predetta indennità di funzione.
1-ter.54 L’ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici
collocati in posizione di fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni,
in numero non superiore, complessivamente, a
venti unità e per non oltre il venti per cento
delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di
ruolo. Al personale di cui al presente comma è
corrisposta una indennità pari alla eventuale
differenza tra il trattamento erogato
dall’amministrazione o dall’ente di provenienza
e quello spettante al corrispondente personale
di ruolo, e comunque non inferiore alla
indennità di cui all’articolo 41 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 231.
1-quater.55 Con proprio regolamento il Garante
ripartisce l'organico, fissato nel limite di
cento unità, tra il personale dei diversi
livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e
disciplina l’organizzazione, il funzionamento
dell’ufficio, la riscossione e la utilizzazione
dei diritti di segreteria, ivi compresi quelli
corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione
delle spese, anche in deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato. Il regolamento
è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies.55 In aggiunta al personale di
ruolo, l’ufficio può assumere direttamente
dipendenti con contratto a tempo determinato
disciplinato dalle norme di diritto privato, in
numero non superiore a venti unità, ivi compresi
i consulenti assunti con contratto a tempo
determinato ai sensi del comma 4.
1-sexies.55 All’ufficio del Garante, al fine di
garantire la responsabilità e l’autonomia ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi
riguardanti l’individuazione e le funzioni del
responsabile del procedimento, nonché quelli
relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del
Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato
e iscritto in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro. Il
rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
3.56 In sede di prima applicazione della
presente legge, le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento
dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette
a disciplinare la riscossione dei diritti di
segreteria e la gestione delle spese, anche in
deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e
giustizia e dell’interno, e su parere conforme
del Garante stesso. Nel medesimo regolamento
sono determinate le indennità di cui
all'articolo 30, comma 6, e altresì previste le
norme concernenti il procedimento dinanzi al
Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a 5,
secondo modalità tali da assicurare, nella
speditezza del procedimento medesimo, il pieno
rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare
le modalità per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonché della notificazione di
cui all’articolo 7, per via telematica o
mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro
idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta; decorso
tale termine il regolamento può comunque essere
emanato.57
3-bis.58 Con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1-quater,
cessano di avere vigore le norme adottate ai
sensi del comma 3, primo periodo.
4.59 Nei casi in cui la natura tecnica o la
delicatezza dei problemi lo richiedano, il
Garante può avvalersi dell’opera di consulenti,
i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non
superiore a due anni, che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
5. Per l’espletamento dei propri compiti,
l’ufficio del Garante può avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla
presente legge, appartenenti all’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione o,
in caso di indisponibilità, ad enti pubblici
convenzionati.
6. Il personale addetto all’ufficio del Garante
ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto
ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine
a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis.60 Il personale dell'ufficio del Garante
addetto agli accertamenti di cui all'articolo 32
riveste, in numero non superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e
secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica
di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
52 Parole inserite dall'art. 1, comma 1, d.lg.
26 febbraio 1999, n. 51.
53 Parole aggiunte dall'art. 3, comma 2, d.lg. 9
maggio 1997, n. 123.
54 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 26
febbraio 1999, n. 51.
55 Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 26
febbraio 1999, n. 51.
56 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2,
d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
57 L’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9
maggio 1997, n. 123, prevede che “Fino alla data
di entrata in vigore del decreto di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, per la gestione delle
spese dell’ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel
regolamento per la gestione delle spese
occorrenti per il funzionamento dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica
amministrazione, approvate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre
1994, n. 769, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995.”
58 Comma inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26
febbraio 1999, n. 51.
59 Comma così modificato dall'art. 2, comma 4,
d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51.
60 Comma aggiunto dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26
febbraio 1999, n. 51.
CAPO VIII
-SANZIONI
Art. 34. Omessa o incompleta notificazione
1.61bis Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alle notificazioni in conformità
a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1,
e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete,
è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni e con la sanzione
amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione.
61 Articolo così sostituito dall’art. 12, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467.
61bis In relazione al presente articolo, si
rammenta il disposto dell'art. 12, comma 2, d.
lg. 28 dicembre 2001, n. 467: "Alle violazioni
dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, commesse prima dell’entrata in vigore
del presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507."
Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 11,
20 e 27, è punito con la reclusione sino a due
anni o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da tre mesi a
due anni.
2.62 Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per
altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 21,
22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui
all’articolo 28, comma 3, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva
nocumento, la reclusione è da uno a tre anni.
62 Comma così modificato dall’art. 13, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie
alla sicurezza dei dati
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di
adottare le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con
l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All’autore del reato, all’atto
dell’accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una
prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario, prorogabile in
caso di particolare complessità o per
l’oggettiva difficoltà dell’adempimento e
comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta
giorni successivi allo scadere del termine, se
risulta l’adempimento alla prescrizione,
l'autore del reato è ammesso dal Garante a
pagare una somma pari al quarto del massimo
dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il
reato. L’organo che impartisce la prescrizione e
il pubblico ministero provvedono nei modi di cui
agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto
applicabili.
63 Articolo così sostituito dall’art. 14, comma
1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. L’art. 14,
comma 2, di quest’ultimo d.lg. prevede, inoltre,
che “Per i procedimenti penali per il reato di
cui all’articolo 36 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto
l’autore del reato può fare richiesta
all’autorità giudiziaria di essere ammesso alla
procedura indicata all’articolo 36, comma 2,
della medesima legge n. 675 del 1996, come
sostituito dal presente decreto. L’Autorità
giudiziaria dispone la sospensione del
procedimento e trasmette gli atti al Garante per
la protezione dei dati personali che provvede ai
sensi del medesimo articolo 36, comma 2”.
Art. 37. Inosservanza dei provvedimenti del
Garante
1.64 Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, o degli articoli 29,
commi 4 e 5, e 31, comma 1, lettera l), è punito
con la reclusione da tre mesi a due anni.
64 Comma così modificato dall’art. 15, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
Art. 37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle
notificazioni al Garante
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli
articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti,
documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un
procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accertamenti, dichiara o attesta falsamente
notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
65 Articolo inserito dall’art. 16, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
Art. 38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti
dalla presente legge importa la pubblicazione
della sentenza.
Art. 39. Sanzioni amministrative
1.66 Chiunque omette di fornire le informazioni
o di esibire i documenti richiesti dal Garante
ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquemilioni a
lire trentamilioni.
2.67 La violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 10 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei
casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio
per uno o più interessati, da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La somma può
essere aumentata sino al triplo quando essa
risulti inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore. La violazione
della disposizione di cui all’articolo 23, comma
2, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire tre milioni.
3.68 L’organo competente a ricevere il rapporto
e ad irrogare le sanzioni di cui al presente
capo69 è il Garante. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. I proventi, nella misura del
cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 33,
comma 2, e sono utilizzati unicamente per
l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 31,
comma 1, lettera i) e 32.
66 Comma così modificato dall’art. 17, comma 1,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
67 Comma così sostituito dall’art. 14, comma 2,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
68 Comma così modificato dall'art. 14, d.lg. 30
luglio 1999, n. 281.
69 Parole così sostituite dall’art. 14, comma 3,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
CAPO IX - DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità
giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla
presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993,
n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria,
al Garante.
Art. 41. Disposizioni transitorie
1.70 Fermo restando l’esercizio dei diritti di
cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della
presente legge che prescrivono il consenso
dell’interessato non si applicano in riferimento
ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o
il cui trattamento sia iniziato prima di tale
data. Resta salva l’applicazione delle
disposizioni relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati previste dalla presente
legge. Le disposizioni del presente comma
restano in vigore sino alla data del 30 giugno
2003.
2.71 Per i trattamenti di dati personali
iniziati prima del 1 gennaio 1998, le
notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo
1998 ovvero, per i trattamenti di cui
all’articolo 5 riguardanti dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per
quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lettere
c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30 giugno
1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui
all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate
entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento ivi previsto.
Fino al decorso di tale termine, i dati
personali devono essere custoditi in maniera
tale da evitare un incremento dei rischi di cui
all’articolo 15, comma 1.
4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3,
devono essere adottate entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti ivi previsti.
5.72 Nei ventiquattro mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, i
trattamenti dei dati di cui all’articolo 22,
comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, e all’articolo 24,
possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente
legge, fino alla elezione del Garante ai sensi
dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono
svolte dal presidente dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione,
fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui
all’articolo 29.
7.73 Le disposizioni della presente legge che
prevedono un’autorizzazione del Garante si
applicano limitatamente alla medesima
autorizzazione e fatta eccezione per la
disposizione di cui all’articolo 28, comma 4,
lettera g), a decorrere dal 30 novembre 1997. Le
medesime disposizioni possono essere applicate
dal Garante anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie
di titolari o di trattamenti.
7-bis.74 In sede di prima applicazione della
presente legge, le informative e le
comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3,
e 27, comma 2, possono essere date entro il 30
novembre 1997.
70 Comma così modificato dall’art. 18, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467.
71 Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 28
luglio 1997, n. 255.
72 Comma da ultimo così modificato dall'art. 1,
comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389.
73 Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1,
d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
74 Comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, d.lg. 9
maggio 1997, n. 123.
Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti
1. L’articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n.
121, è sostituito dal seguente:
Art. 10. - (Controlli)
1.75 Il controllo sul Centro elaborazione dati è
esercitato dal Garante per la protezione dei
dati personali, nei modi previsti dalla legge e
dai regolamenti.
2.75 I dati e le informazioni conservati negli
archivi del Centro possono essere utilizzati in
procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti
originarie indicate nel primo comma
dell’articolo 7, fermo restando quanto stabilito
dall’articolo 240 del codice di procedura
penale. Quando nel corso di un procedimento
giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l’illegittimità del loro
trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia
al Garante per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati
può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a)
del primo comma dell’articolo 5 la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma
intelligibile e, se i dati risultano trattati in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di
regolamento, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima.
4.75 Esperiti i necessari accertamenti,
l’ufficio comunica al richiedente, non oltre
venti giorni dalla richiesta, le determinazioni
adottate. L’ufficio può omettere di provvedere
sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e
repressione della criminalità, dandone
informazione al Garante per la protezione dei
dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di
dati personali che lo riguardano, trattati anche
in forma non automatizzata in violazione di
disposizioni di legge o di regolamento, può
chiedere al tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento di compiere gli
accertamenti necessari e di ordinare la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei dati
medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.".
2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. E’ istituita
l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione, denominata Autorità ai fini del
presente decreto; tale Autorità opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.".
3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è
sostituito dal seguente: "1. Le norme
concernenti l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del
personale, il relativo trattamento giuridico ed
economico e l’ordinamento delle carriere, nonché
la gestione delle spese nei limiti previsti dal
presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro e su parere
conforme dell’Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è
reso entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta, decorsi i quali il regolamento può
comunque essere emanato. Si applica il
trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l’editoria e la radiodiffusione
ovvero dell’organismo che dovesse subentrare
nelle relative funzioni, fermo restando il
limite massimo complessivo di centocinquanta
unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 2, così come
determinati per il 1995 e tenendo conto dei
limiti di incremento previsti per la categoria
IV per il triennio 1996-1998.".
4.75 Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2,
della legge 30 settembre 1993, n. 388, le
parole: "Garante per la protezione dei dati"
sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la
protezione dei dati personali".
75 Commi così modificati dall'art. 5, comma 1,
d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di
regolamento incompatibili con la presente legge
e, in particolare, il quarto comma dell’articolo
8 ed il quarto comma dell’articolo 9 della legge
1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui
all’articolo 33, comma 1, della presente legge,
il Ministro dell’interno trasferisce all’ufficio
del Garante il materiale informativo raccolto a
tale data in attuazione del citato articolo 8
della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
nonché, in quanto compatibili, le disposizioni
della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive
modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme
in materia di accesso ai documenti
amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano
altresì ferme le disposizioni di legge che
stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera e), della presente legge, resta
fermo l’obbligo di conferimento di dati ed
informazioni di cui all’articolo 6, primo comma,
lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121.
CAPO X -
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44. Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’attuazione della
presente legge, valutato in lire 8.029 milioni
per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a
decorrere dal 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1997, all’uopo utilizzando per il 1997, quanto a
lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a
lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante
la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per
gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830
milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell’accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri e, quanto a lire 5.215
milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell’accantonamento riguardante la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza
l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati che non riguardano taluno dei dati
di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni
della presente legge si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge
30 settembre 1993, n. 388, la presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, limitatamente ai trattamenti di dati
effettuati in esecuzione dell’accordo di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla
nomina del Garante.
Testo aggiornato in
base ai seguenti decreti legislativi
n. 467 del 28 dicembre 2001
n. 282 del 30 luglio 1999
n. 281 del 30 luglio 1999
n. 135 dell'11 maggio 1999
n. 51 del 26 febbraio 1999
n. 389 del 06 novembre 1998
n. 171 del 13 maggio 1998
n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997
n. 123 del 09 maggio 1997
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