Presidente della Repubblica
Decreto 22 giugno 2007, n. 116
Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345,
della legge
23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi
dormienti
(G.U. 2 agosto 2007, n. 178)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in
particolare l'articolo 1, commi 343 e 345;
Visto il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza
del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "intermediari":
1) le banche italiane e le succursali in Italia di
banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite
dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
2) gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106
e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
3) le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
4) le società di intermediazione mobiliare di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e le succursali in
Italia di imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie di cui al medesimo decreto;
5) le società di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e le succursali in Italia delle
società di gestione armonizzate di cui al medesimo
decreto;
6) la società per azioni Poste italiane - Divisione
Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
b) "Dormienti", i rapporti contrattuali di cui
all'articolo 2 in relazione ai quali non sia stata
effettuata alcuna operazione o movimentazione ad
iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da
questo delegati, escluso l'intermediario non
specificatamente delegato in forma scritta, per il
periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di
libera disponibilità delle somme e degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 2, comma 1;
c) "fondo", il fondo di cui all'articolo 1, comma 343,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 2.
(Campo di applicazione)
1. Rientrano nel campo di applicazione del presente
regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
a) deposito di somme di denaro, effettuato presso
l'intermediario con l'obbligo di rimborso;
b) deposito di strumenti finanziari in custodia ed
amministrazione;
c) contratto di assicurazione di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al
pagamento di una rendita o di un capitale al
beneficiario ad una data prefissata.
2. L'applicazione del presente regolamento è esclusa nei
casi in cui il valore dei beni di cui al comma 1 non
superi i cento euro.
Art. 3.
(Obblighi dell'intermediario)
1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo
1, lettera b), l'intermediario invia al titolare del
rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato
o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente
delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il
termine di 180 giorni dalla data della ricezione,
avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà
estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun
rapporto verranno devoluti al fondo secondo le modalità
indicate nell'articolo 4. Restano impregiudicate la
cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si
estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni,
viene effettuata un'operazione o movimentazione ad
iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da
questo delegati, escluso l'intermediario non
specificatamente delegato in forma scritta.
Art. 4.
(Modalità di devoluzione al fondo)
1. Gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di
ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i
rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano
verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto
previsto dall'articolo 3.
2. L'elenco dei rapporti dormienti di cui al comma 1 è
pubblicato entro il medesimo termine del 31 marzo di
ciascun anno, mediante avviso cumulativo, indicante il
nome, la data ed il luogo di nascita di ciascun titolare
del rapporto. La pubblicazione è effettuata a cura
dell'intermediario su un quotidiano a diffusione
nazionale e sul sito web del Ministero dell'economia e
delle finanze, con oneri a carico dei titolari del
rapporto.
3. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di
ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti
finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali
di cui all'articolo 2, comma 1, che vengono liquidati
dal fondo mediante procedure ad evidenza pubblica. Gli
intermediari provvedono al versamento delle relative
somme all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai
fini della successiva riassegnazione al fondo.
Art. 5.
(Gestione del fondo)
1. La gestione del fondo è affidata ad apposita
Commissione nominata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che ne disciplina il
funzionamento. La Commissione è composta da un
Presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la
presiede, un consigliere della Corte dei conti, un
dirigente del Dipartimento del tesoro, un dirigente
della Banca d'Italia, un dirigente della CONSOB, un
dirigente dell'ISVAP e un rappresentante dei
risparmiatori, designato dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti presso il Ministero dello
sviluppo economico.
2. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
viene dettata la disciplina tecnica per la concreta
attivazione del fondo.
3. Gli oneri ed i compensi per il funzionamento della
Commissione sono determinati con il decreto di cui al
comma 1 e sono a carico del fondo.
Art. 6.
(Vigilanza e controlli)
1. Le competenti autorità di vigilanza effettuano
controlli per verificare l'esatto adempimento del
presente regolamento da parte degli intermediari.
Art. 7.
(Disciplina transitoria)
1. Per i rapporti rispetto ai quali il termine previsto
dall'articolo 3 si sia compiuto alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, la comunicazione di cui
allo stesso articolo va effettuata entro sei mesi dalla
medesima data e le somme ed i valori non reclamati sono
devoluti al fondo entro quattro mesi dalla scadenza del
termine di 180 giorni di cui all'articolo 3.